TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - Oggetto del regolamento
L’attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l’ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente regolamento, dalla Legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con Legge 6 agosto 1967 n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi in materia, nonché, qualora più restrittive, dalle norme del Regolamento di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.
La semplice destinazione di zona, prevista dal P.R.G., non conferisce titolo di edificabilità per quelle aree che siano sprovviste anche solo in parte delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 2 del presente testo ai sensi dell’articolo 31 della Legge Urbanistica integrata.
L’espansione dell’abitato e la creazione di nuovi nuclei e quartieri è condizionata inoltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazioni secondarie previste dall’art. 28 della legge urbanistica e specificate nell’art. 3 del presente testo.
Art. 1/bis - Definizione degli interventi
Demolizione
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico.
Il tipo di intervento prevede:
Manutenzione ordinaria
Ferme restando le eventuali disposizioni e le competenze previste dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali approvato con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali:
Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici.
Manutenzione straordinaria
Fatte salve le limitazioni di cui al precedente comma, costituiscono intervento di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con o senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti, delle tinte, nonché il rifacimento comportante anche rifacimento ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
Inoltre sono opere di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di manutenzione ordinaria quando siano connessi o contemporanei ad altri di manutenzione straordinaria ed anche quando siano eseguiti in contemporaneità in un insieme rilevante.
Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all’adeguamento tecnologico senza aumento di carico urbanistico.
Per gli edifici residenziali, costituisce intervento di manutenzione straordinaria l’installazione di serramenti mobili trasparenti a tamponamento laterale di logge e porticati limitatamente al periodo invernale, purché lo spazio racchiuso non sia dotato di impianto di riscaldamento, arredo o quant’altro tecnicamente e funzionalmente può contribuire ad includere stabilmente lo spazio libero per renderlo abitabile o più convenientemente utilizzabile.
Restauro scientifico
Gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede:
Gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Ripristino tipologico
Gli interventi riguardano le unità edilizie fatiscenti o demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
Ristrutturazione edilizia
Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l’installazione o la revisione di impianti tecnologici.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici.
Nuova costruzione
Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Recupero e risanamento delle aree libere
Gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi.
Significativi movimenti di terra
I rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.
Le definizioni di cui al presente articolo integrano e chiariscono ulteriormente le categorie di intervento contenute nelle N.T.A. della Variante Generale al P.R.G.
Art. 1/ter - Arredo urbano e opere minori
Si definiscono interventi relativi all’arredo urbano e opere minori, in quanto non indicizzabili ai sensi di norma, i seguenti:
I sopracitati interventi sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da parte del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale.
I sopracitati interventi non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo e possono essere eseguiti liberamente
Art. 2 - Urbanizzazione primaria delle aree
Per urbanizzazione primaria si intende l’insieme delle opere e servizi tecnologici atti a rendere edificabile un’area.
In particolare sono:
Il Comune può convenire che, a fronte della cessione di aree per attrezzature pubbliche, il proprietario versi una somma corrispondente al valore delle aree, in tutti quei casi in cui l’Amministrazione Comunale valuti che la localizzazione e la quantità non siano funzionali o strategicamente utili.
Art. 3 - Urbanizzazione secondaria e opere di allacciamento ai pubblici servizi
Per opere di urbanizzazione secondaria (art. 3 D.L.M. 2.4.68 n. 1444) si intendono quelle atte a dotare la zona delle fondamentali infrastrutture urbane ed a soddisfare le esigenze dell’insediamento in conformità con le previsioni del P.R.G..
Tali opere sono:
Il Comune può convenire che, a fronte della cessione di aree per attrezzature pubbliche, il proprietario versi una somma corrispondente al valore delle aree, in tutti quei casi in cui l’Amministrazione Comunale valuti che la localizzazione e la quantità non siano funzionali o strategicamente utili.
CAPO II - RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - ESAME DEI PROGETTI - PARERI
Art. 4 - Opere soggette a permesso di costruire
Il permesso di costruire deve essere richiesto al Dirigente del Settore per tutte le opere edilizie, escluse quelle per le quali il R.E.C. prevede la denuncia di inizio attività oppure l’autorizzazione amministrativa.
Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, non è richiesto il permesso di costruire , limitatamente alle opere ingiunte.
Il permesso di costruire può essere:
A tutti i tipi di permesso di costruire si applicano le norme di cui alla L. 28.1.1977, n. 10 e s. m., alla L. 5.8.1978, n. 457, alla L. R. 25.11.2002 n. 31 e s.m. ed alla L. 23.12.1996, n. 662 e s. m.
Art. 4/bis - Opere soggette a denuncia di inizio attività
Sono soggette a denuncia di inizio attività da parte degli aventi titolo:
Restano ferme le disposizioni del T.U. in materia di beni culturali ed ambientali approvato con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 5 - Opere non soggette a titolo abilitativo
Non sono soggette al rilascio di titolo abilitativo:
I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.
Art. 5/bis - Opere e lavori eseguibili d’urgenza
Potranno essere eseguite, senza preventiva domanda, le sole opere di puntellamento indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni e riparazione di impianti tecnologici negli edifici esistenti, di assoluta urgenza, fermo restando l’obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione in forma scritta al Sindaco e di presentare sollecitamente la richiesta del necessario titolo abilitativo per le opere conseguentemente da eseguirsi.
Art. 6 - Progettisti e costruttori
La progettazione dei fabbricati e di tutte le altre opere soggette a permesso di costruire deve essere effettuata da tecnici laureati o diplomati, nell’ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge.
I predetti professionisti devono essere iscritti agli Albi professionali.
Il costruttore, specialmente per quanto riguarda le strutture in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed in ferro od altro, deve essere debitamente abilitato e avvalersi di un tecnico che possa assumersi la responsabilità inerente l’esecuzione delle opere.
Art. 7 - Domanda di permesso di costruire e allegati a corredo della pratica edilizia
La domanda di permesso di costruire, compilata in competente bollo, deve essere diretta al Dirigente e firmata, anche a conferma dell’esatta documentazione allegata, dal proprietario dell’area, o dall’avente titolo e dal progettista.
Di tutti i soggetti devono essere indicate le complete generalità, il domicilio e il relativo titolo di disponibilità.
La domanda di permesso di costruire deve essere corredata da:
Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredata da pianta delle singole cellule nel rapporto 1:50 o 1:100.
Per interventi sull’esistente
deve inoltre prodursi quanto ai successivi punti k) – l) – m)
Per interventi in edifici posti in centro storico, gli elaborati grafici dovranno osservare rapporti non inferiori a 1:50;
Per interventi in edifici posti in centro storico, gli elaborati grafici dovranno osservare rapporti non inferiori a 1:50;
p1. nulla-osta per prescrizioni che interessano particolari zone (Vd.:Capitaneria di Porto; ecc.), fatte salve le disposizioni in merito alle relative procedure da seguire per ottenere i nulla osta medesimi emanate dagli enti interessati;
t1. autorizzazione della capitaneria di Porto, se dovuta, per nuove opere edilizie da eseguirsi entro una zona di ml. 30 dal confine del demanio marittimo, ai sensi del R.D.L. 30.03.1942, n. 327 – Codice della Navigazione;
Tutti gli elaborati grafici di cui ai precedenti punti f) – g) – h) – i) – J) – k) – m) possono essere riuniti in un’unica tavola in formato e piegatura UNI; nel caso di più tavole, le stesse devono essere obbligatoriamente accompagnate da un prospetto di riferimento indicante la numerazione progressiva delle singole tavole e l’oggetto delle stesse;
Tutti gli elaborati grafici e le relazioni di cui ai precedenti punti del presente art. 7 devono essere firmate dall’avente titolo e dal progettista, il quale deve apporvi anche il proprio timbro professionale.
Alla comunicazione dell’inizio dei lavori devono essere depositate presso l’Ufficio Tecnico del Comune le firme dell’esecutore dei lavori e del direttore dei lavori, nonché le documentazioni attestanti l’avvenuta regolarizzazione di quanto previsto dalle leggi:
Il committente, l’assuntore dell’opera ed il direttore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza alle norme di legge, di Regolamenti, di P.R.G., dell’eventuale convenzione e delle modalità fissate nel permesso di costruire, ognuno per quanto di competenza e nei termini delle leggi vigenti.
L’eventuale sostituzione o rinuncia del direttore dei lavori e/o dell’esecutore dei lavori devono essere comunicate per iscritto dagli stessi e dal committente, anche separatamente, al Dirigente del Settore entro 15 (quindici) giorni.
La mancata comunicazione della nomina dei sostituti (direttore dei lavori ed impresa) entro il termine sopra indicato, comporta la sospensione dei lavori.
Per opere la cui approvazione si esaurisce nell’ambito comunale sono necessarie tre copie. Negli altri casi cinque copie.
Art. 7 bis - Allegati a corredo dell’istanza di autorizzazione paesaggistica
Quando l’intervento edilizio è assoggettato alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 490/1999, gli elaborati di progetto devono essere integrati da una Relazione paesaggistica – ambientale, la quale deve indicare:
le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte, eventualmente anche in relazione alle possibili alternative analizzate. evidente che l'approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata alla complessità' dell'intervento proposto e all’entità' dell'eventuale impatto delle trasformazioni ipotizzabili sul paesaggio.
Art. 8 - Procedura per la presentazione della domanda
La domanda di Permesso di costruire, corredata dai documenti di cui al precedente art. 7, dovrà essere presentata all’Ufficio Accettazione istituito presso il Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Edilizia Privata.
Il predetto ufficio, dopo aver controllato che la domanda, gli allegati alla stessa, i documenti e gli elaborati, sono tutti quelli richiesti dal presente regolamento e dalle norme di attuazione del P.R.G., rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con l’indicazione del numero di protocollo attribuito, la data di ricevimento, il numero di pratica edilizia ed il nominativo del responsabile del procedimento, inoltrando la domanda medesima per l’iter previsto dalle leggi vigenti.
Le eventuali domande di titolo abilitativo a sanatoria, previste dalle leggi vigenti, devono trattare e dirimere esclusivamente tali problematiche, mediante relativa documentazione ed elaborati grafici allegati.
La presentazione di documenti integrativi e/o sostitutivi, comporterà l’apposizione di nuova data sull’istanza di accompagnamento e da tale data avrà inizio il termine di legge per il rilascio del Permesso di costruire stesso. Non rientra nella casistica di cui sopra l’eventuale documentazione chiesta dalla C.Q.A.P. a maggior illustrazione o chiarimento dell’intervento.
Qualora le istanze siano carenti di dati, atti e documenti rispetto a quanto precedentemente previsto, le stesse non potranno essere accettate.
Le istanze pervenute a mezzo posta o presentate all’Ufficio Protocollo verranno controllate dall’Ufficio accettazione del Servizio Edilizia Privata e rigettate se carenti della documentazione essenziale, senza che venga a loro attribuito un numero di pratica edilizia.
L’eventuale richiesta motivata da parte del Responsabile del procedimento di documenti tecnico-amministrativi (progetti, nulla-osta, dichiarazioni, integrazioni grafiche, ecc.) aggiuntivi ed integrativi a quelli già presentati, che dovrà avvenire nei termini di legge e con le modalità previste dalle leggi vigenti, dovrà essere ottemperata in un’unica soluzione da parte degli interessati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della stessa.
In pendenza della presentazione di quanto richiesto, l’istanza è momentaneamente posta agli atti senza ulteriore esame o corso procedurale.
La mancata presentazione degli atti o il mancato riscontro a quanto richiesto è inteso come tacita rinuncia da parte dell’interessato all’istanza medesima, che risulterà pertanto definitivamente archiviata.
La presentazione di una successiva istanza annulla automaticamente la precedente inevasa.
Art. 9 - Procedura per l’esame dei progetti e pareri
Ad esclusione delle varianti in corso d’opera, le domande di Permesso di costruire vengono esaminate seguendo l’ordine cronologico di presentazione, sempre che particolari termini previsti da leggi e regolamenti richiedano, a parere dell’Amministrazione comunale, procedure d’urgenza, intendendo come tali:
Tutti i progetti devono essere sottoposti obbligatoriamente all’esame:
Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi e regolamenti comunali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti i relativi permessi o autorizzazioni come specificato nell’art. 7 del presente regolamento.
Art. 10 - Valutazione preventiva
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo sportello unico per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali.
La relazione deve contenere l’indicazione dei seguenti parametri:
Alla richiesta di valutazione preventiva possono essere allegati schemi grafici di massima per una migliore comprensione dei contenuti della relazione.
La valutazione preventiva è rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio attività a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al RUE.
Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfetaria per spese istruttorie determinata dalla Giunta Comunale in relazione alla complessità dell'intervento.
CAPO III - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHIETETTONICA E IL PAESAGGIO E DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Art. 11 - Definizione e compiti
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l’organo consultivo del Comune nel settore urbanistico, edilizio ed ambientale cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, nei casi previsti dal presente Regolamento Edilizio.
I suddetti pareri, anche quando favorevoli o contrari, non costituiscono presunzione del rilascio o rigetto del provvedimento amministrativo che è riservato al Dirigente competente, il quale può assumere determinazioni difformi dandone adeguata motivazione.
La C.Q.A.P. si esprime in materia edilizia-urbanistica, sotto il profilo della valutazione estetica, morfologica, della qualità architettonica delle opere e del loro inserimento nel contesto urbano, naturale e paesaggistico. Infine, in termini urbanistici, spetta alla C.Q.A.P. la valutazione della compatibilità tra progetto e contesto urbanistico-ambientale in relazione ai luoghi ed all’estetica urbana ed alla sua riqualificazione. Esso valuta il decoro e la sostenibilità dell’intervento, gli impatti visivi e l’armonico sviluppo delle varie parti del territorio in relazione agli usi esistenti e previsti. Fra questi elementi si trovano la tipologia edilizia, la viabilità, l’arredo, il verde, le emergenze ambientali e/o culturali presenti, le peculiarità geo-morfologiche del sito, i monumenti ed ogni altro segno urbano/territoriale di particolare significato e valore.
La C.Q.A.P. esprime il proprio parere indipendentemente dalle verifiche istruttorie normative svolte dagli uffici tecnici comunali competenti.
La C.Q.A.P. esprime il proprio parere limitatamente ai seguenti casi:
La C.Q.A.P. non può rinviare, per più di una volta, l’esame delle pratiche che le sono state sottoposte; in ogni caso essa dovrà esprimere il proprio parere in forma sintetica e chiaramente motivata.
I Funzionari Tecnici possono acquisire il parere C.Q.A.P. in qualsiasi circostanza in cui essi lo ritengano opportuno, previa valida motivazione che dovrà risultare nel verbale della relativa seduta.
Non vanno risottoposte all’esame della Commissione pratiche sulle quali è stato già da esso espresso parere. Sui casi elencati nel precedente 5° comma gli aventi titolo possono chiedere, ricorrendo le condizioni di cui al precedente art. 9 bis, un parere preventivo su progetto preliminare.
Non sono in ogni caso sottoposti al parere della C.Q.A.P.
Nei casi in cui sia già stata acquisita l’autorizzazione dell’ente competente alla tutela del vincolo di cui al Dlgs n. 490/99 gli interventi elencati al precedente comma 5° lettera c), e non sono comunque soggetti all’acquisizione del parere della C.Q.A.P.
Art. 12 - Composizione e nomina
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:
Non possono far parte della C.Q.A.P. i rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare.
I componenti della C.Q.A.P. sono nominati e scelti con deliberazione di Giunta Comunale sulla base di curriculum e di documentati titoli preferenziali fra quelli risultati idonei. E’ redatta una graduatoria, valida per la nomina dei componenti esterni sostitutivi di quelli eventualmente decaduti o dimissionari.
Uno dei componenti è contestualmente nominato Presidente della Commissione su proposta del Sindaco.
Non può essere nominato Presidente chi eserciti, per il periodo di nomina, la libera professione, nell’ambito del territorio comunale di Cervia, in materia edilizio - urbanistica e/o essere dipendente e/o essere consulente d’imprese, studi e/o associazioni di professionisti tecnici.
I componenti della C.Q.A.P. durano in carica per tre anni fatta salva la facoltà di revoca motivata. Non sono immediatamente rieleggibili e restano in carica fino alla nomina dei successori. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri si procederà a nuova nomina, utilizzando la graduatoria di cui al precedente 3° comma, per il solo periodo residuo.
I componenti che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica. La decadenza, per tale motivo o per sopraggiunte incompatibilità, su richiesta del Sindaco o suo delegato, è dichiarata dalla Giunta Comunale, che contemporaneamente provvede per la sostituzione.
Ai componenti è attribuito un compenso forfettario annuale. L’entità di tale compenso e quant’altro necessario per definirne le modalità, è definita con specifica determina dirigenziale del responsabile dell’Area Tecnica.
Il Segretario della C.Q.A.P., senza diritto di voto, è il Capo Servizio Edilizia Privata o un suo delegato.
Partecipano ai lavori della Commissione, alternandosi, i tecnici istruttori con il compito di illustrare gli oggetti all’ordine del giorno e dare lettura delle relazioni che accompagnano l’intervento.
La Commissione all’atto dell’insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri. Detto documento viene trasmesso alla Giunta Comunale per la presa d’atto e reso pubblico. Qualora le Commissioni che si susseguono non adottassero una propria dichiarazione di indirizzi, continua a valere quella formulata dalla precedente Commissione.
La C.Q.A.P. si riunisce, in seduta ordinaria, una volta ogni due settimane e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ovvero per telefax o posta elettronica dal Segretario e deve pervenire ai commissari almeno 3 giorni prima della seduta.
Le riunioni della C.Q.A.P. sono valide, in prima convocazione, se intervengono 4 membri compreso il Presidente; in seconda convocazione, da fissare a non meno di un’ora dalla prima, le sedute sono valide se intervengono 3 membri compreso il Presidente.
L’ordine del giorno della riunione, suddiviso in progetti da sottoporre alla C.Q.A.P., contiene l’elenco delle pratiche, trasmesse dal responsabile del procedimento, i riferimenti di protocollo ed in sintesi l’oggetto dell’argomento da trattare. Il predetto ordine del giorno è redatto a cura del Segretario della C.Q.A.P..
Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo per i seguenti casi:
Il tecnico progettista, unitamente al titolare della pratica posta all’ordine del giorno della C.Q.A.P. può chiedere al Presidente il ritiro della stessa solo nel caso di rinuncia all’ulteriore coltivazione dell’istanza medesima che viene archiviata.
I pareri sui progetti posti all’ordine del giorno devono essere espressi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Il responsabile del procedimento può prescindere dallo stesso ai sensi dell’art.13 c.4 della L.R. n.31/2002.
La C.Q.A.P., qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può:
Il parere della C.Q.A.P. sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d’atto degli ulteriori elementi di valutazione richiesti.
Tuttavia, trascorsi 20 giorni dalla richiesta di chiarimenti agli interessati (titolare della domanda e progettista) e senza che questi vi abbiano ottemperato, la C.Q.A.P. provvederà comunque a formulare il proprio parere.
La C.Q.A.P. esprime i seguenti pareri, sempre con adeguata motivazione:
La C.Q.A.P. quando è chiamata ad esprimere pareri su interventi relativi a immobili soggetti a tutela paesaggistica/ambientale a norma del D. Lgs. n. 490/99, deve motivarli in merito alla compatibilità con il vincolo ed al corretto inserimento nel contesto ambientale.
E’ valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Gli astenuti si considerano non votanti anche se concorrono a formare il "quorum" richiesto per la validità della seduta.
I componenti della C.Q.A.P. non possono presenziare all’esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. Nei casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della C.Q.A.P. sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione.
La partecipazione al voto su un’opera edilizia costituisce per i membri della C.Q.A.P. motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o di consulenza, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera medesima..
Il progettista può motivatamente chiedere di essere sentito dalla C.Q.A.P., che decide in merito a maggioranza. Le pratiche di interesse comunale e/o aventi particolare rilievo possono essere relazionate alle Commissioni dal Dirigente interessato o suo delegato. Il coordinatore può convocare alle sedute il responsabile del procedimento e/o il tecnico istruttore e/o il dirigente competente che ha seguito la pratica, se ritenuto necessario.
Le sedute della C.Q.A.P. non sono pubbliche.
Delle adunanze della C.Q.A.P. viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti presenti, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno.
I verbali delle adunanze devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli componenti. Nel verbale dovrà semplicemente essere indicata la presenza del soggetto di cui al precedente comma 8°. Il parere espresso dalla C.Q.A.P. deve essere trascritto, a cura ed a firma del Segretario, sulle relative pratiche. Il Segretario, inoltre, appone sull’elaborato grafico che deve rimanere agli atti, la dicitura: "Esaminato nella seduta del ……………….. dalla C.Q.A.P.", completata dalla propria firma e trasmette la pratica entro 7 gg. all’ufficio competente.
I verbali delle adunanze sono riuniti in apposito registro, a cura del Segretario della C.Q.A.P. e possono essere consultati da chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante ad esercitare il diritto di accesso.
I pareri della C.Q.A.P. sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da esporre nelle sedi abituali degli uffici tecnici.
Art. 14 - Determinazione del Dirigente sulla domanda
L’autorizzazione a costruire viene concessa dal Dirigente mediante il rilascio del Permesso di costruire sentito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, qualora dovuta.
La decisione del Dirigente, difforme dal parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, deve essere comunicata immediatamente al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all'art. 24 della L.R. 31/2002.
Il rilascio del Permesso di costruire è comunque in ogni caso subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o dell’impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.
Il rilascio del Permesso di costruire non esonera l’interessato dall’obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia, sotto la propria responsabilità e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
Dell’avvenuto rilascio del Permesso di costruire viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.
L’affissione non fa decorrere i termini per l’impugnativa.
Chiunque può prendere visione presso gli Uffici Comunali del Permesso di costruire e dei relativi atti di progetto, domanda, disegni e verbale della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e ricorrere contro il rilascio del Permesso di costruire che sia in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
La determinazione del Dirigente sulla domanda di Permesso di costruire deve essere assunta non oltre 75 (settantacinque) giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti dal Responsabile del procedimento per quanto previsto dall’art. 8, affinché l’interessato provveda al ritiro.
Scaduto il termine di 75 (settantacinque) giorni senza che il Dirigente si sia pronunciato, l’interessato ha diritto a iniziare i lavori in quanto si è formato il silenzio assenso, fatto salvo la conformità del progetto al regolamento Edilizio Comunale, alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e alle Leggi vigenti.
Entro il termine di 75 (settantacinque) giorni deve essere comunicato all’interessato l’eventuale diniego motivato.
Art. 15 - Effetti del Permesso di costruire – provvedimenti per opere arbitrarie
Il rilascio del Permesso di costruire non esonera l’interessato all’obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia sotto la propria responsabilità fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
Il Dirigente sospende le opere arbitrariamente intraprese e quelle non conformi al progetto approvato, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di dar corso agli altri provvedimenti del caso, a norma dell’art. 32 della Legge Urbanistica, senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 41 e dei provvedimenti previsti dagli articoli 41/ter e seguenti della Legge Urbanistica.
L’inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Servizio Edilizia Privata mediante compilazione e consegna dei moduli contenuti nella cartellina edilizia.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo la vigilanza è esercitata nei modi e nelle forme previste al presente regolamento.
Il titolare del Permesso di costruire, il direttore dei lavori, e l’assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza sia delle norme generali di legge e di regolamenti che delle modalità esecutive particolari prescritte nel Permesso di costruire.
Art. 16 - Titolare del Permesso di costruire e variazioni
Possono essere titolari della richiesta e del Permesso di costruire, fatti salvi i diritti di terzi:
In luogo del titolare, la richiesta può essere presentata dal delegato, mandatario, procuratore, curatore fallimentare, commissario giudiziale o aggiudicatario di vendita fallimentare.
La titolarità deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure da copia autentica del contratto, della certificazione, della sentenza o della deliberazione di cui trattasi.
Il Permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa. In tal caso tali soggetti dovranno richiedere al Comune la voltura delle medesime facendone apposita domanda al Dirigente ed allegando il relativo titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento. In conseguenza della variazione predetta non si modificano i termini di validità previsti per gli atti originari.
Art. 17 - Validità e decadenza del Permesso di costruire
Il Permesso di costruire deve essere ritirato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della lettera di ritiro, pena la decadenza.
Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale può concedere una proroga, richiesta prima del termine predetto, per un periodo di non oltre 120 (centoventi) giorni per validi e comprovati motivi che impediscono il ritiro degli atti medesimi.
Il Permesso di costruire ha la validità di mesi 12 (dodici) dalla data del rilascio del provvedimento ai fini dell’inizio lavori.
Il Permesso di costruire mantiene la propria validità per 36 (trentasei) mesi dalla data di rilascio del provvedimento.
Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, i termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Per le opere non iniziate entro il termine di cui al 3° comma, dovrà essere presentata nuova istanza tendente ad ottenere un nuovo Permesso di costruire.
Qualora detta istanza sia presentata nei 6 (sei) mesi successivi per il medesimo intervento, l’ufficio terrà validi i pareri espressi e la documentazione relativa al provvedimento decaduto, salvo il rispetto delle norme urbanistiche vigenti e/o adottate e subordinate ad eventuali conguagli dei contributi concessori.
La decadenza del Permesso di costruire si verifica quando non siano iniziati i lavori entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del provvedimento.
Il Permesso di costruire deve intendersi illegittimo ed annullabile nei seguenti casi:
Art. 18 - Varianti al progetto
Qualora si manifesti la necessità di varianti od aggiunte al progetto approvato, gli interessati devono presentare i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.
Gli elaborati grafici di variante devono contenere tutti gli elementi grafici e descrittivi illustrati nel progetto originario.
Resta stabilito che con la determinazione del Dirigente sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza per il progetto originario.
La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d’opera ai sensi degli artt. 18 e 19 della Legge Regionale n. 31/2002.
CAPO IV - ESECUZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Art. 19 - Inizio dei lavori – punti di linea e di livello - attacchi fognature e acquedotto
(Cassato in quanto inserito nell’art. 23)
Art. 20 - Direttore dei lavori e costruttore
Per quanto previsto all’art. 7 il titolare del permesso di costruire, prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Dirigente il nominativo, la qualifica e la residenza del costruttore e del direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori e il costruttore, a loro volta, devono comunicare al Dirigente, prima dell’inizio delle opere, l’accettazione dell’incarico loro affidato o con comunicazione scritta o apponendo la propria firma e timbro, secondo il modello omologato dai rispettivi ordini, negli appositi spazi riservati nella cartella questionario rilasciata dall'Ufficio che contiene tutta la documentazione del progetto.
Il cantiere in zona abitata, prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere recintato e mantenuto libero da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne munite di dispositivi rifrangenti ed integrazioni d’illuminazione stradale, predisposte e gestite dal costruttore che ne è responsabile, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile con l’indicazione dell’opera ed i nomi e cognomi del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore e direttore dei lavori delle opere in cemento armato normale e precompresso ed in ferro, del costruttore, del direttore di cantiere e dell’assistente.
In cantiere devono essere conservate la concessione edilizia e la copia dei disegni approvati a disposizione dell’Autorità comunale e statale.
Per le inadempienze alle norme fissate dal presente articolo si applicano le sanzioni previste al successivo art. 100, salvo gli altri provvedimenti che derivino da Leggi, anche nei riflessi di eventuali responsabilità penali.
In caso di inerzia da parte dei responsabili del cantiere, l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di intervenire direttamente, ponendo a carico degli stessi, secondo le procedure di legge, gli oneri che ne derivino.
Art. 22 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico
Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Dirigente interessato, con indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere, per ottenerne la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori.
La concessione è rinnovabile di 6 (sei) mesi in 6 (sei) mesi o per periodi inferiori qualora motivi di pubblico interesse lo richiedano ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche ed al versamento cauzionale valutato dall’Ufficio tecnico per la rimessa in pristino delle opere che risultassero manomesse, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dall’avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d’arte o meno, a parere motivato ed insindacabile dell’U.T.C..
Analogamente andranno presentate separate domande al Dirigente interessato per allacciamenti provvisori di cantieri all’acquedotto comunale e per la eventuale immissione di acque di falda nelle fognature comunali.
L’occupazione di suolo pubblico potrà essere negata qualora lo richiedano motivi di viabilità e di sicurezza pubblica.
Art. 23 - Comunicazione di inizio e fine lavori
Il titolare del permesso di costruire è tenuto a dare comunicazione scritta al Dirigente del Settore:
Il titolare del permesso di costruire deve fornire mano d’opera, strumenti e mezzi necessari per l’effettuazione dell’eventuale visita.
La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori, delle responsabilità circa l’inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento come dalle modalità esecutive che siano fissate nel permesso di costruire.
Le comunicazioni di inizio e fine lavori devono essere firmate dal titolare del permesso di costruire, dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice.
Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata per iscritto al Dirigente del Settore entro 15 (quindici) giorni.
Art. 24 - Norme particolari per i cantieri
Si richiamano espressamente:
I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.
CAPO V - CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’
Art. 25 - Opere soggette a certificato di conformità edilizia e agibilità
Per gli edifici nuovi o trasformati destinati all’abitazione, ad esercizi industriali e commerciali, allo spettacolo e comunque al ricevimento ed alla permanenza di persone e di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali ecc. è necessario, entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, presentare allo Sportello Unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.
Art. 26 - Procedura per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità
Il Dirigente del Settore, entro novanta giorni dalla richiesta e della presentazione della relativa documentazione, anche integrativa, viste la documentazione e le risultanze dei controlli, rilascia il certificato di conformità edilizia e agibilità.
Tale certificato attesta che l’opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche, edilizie ed alle prestazioni igienico-sanitarie contenute nel R.E.C. e nel Regolamento di igiene. Esso può essere rilasciato con riferimento all’intera unità edilizia o anche per singole unità immobiliari e/o parti accessorie inerenti.
Per tutte le costruzioni non soggette al parere preventivo dell’A.U.S.L. di cui al punto 2) lett. v) dell’art. 7 del presente regolamento la conformità edilizia si intende assentita qualora, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, qualora siano stati depositati i documenti di cui alle successive lettere a, b, c, d, non ne venga motivato il diniego.
Entro il termine previsto per il rilascio del certificato, in sede di controllo, anche a campione, può essere disposta ispezione ed eventualmente dichiarata la non conformità edilizia, nel caso in cui venga accertata l’assenza dei requisiti.
I criteri di scelta delle opere edilizie per le quali si procede al controllo preventivo, nonché, nel caso di controllo a campione, le modalità e le procedure per la definizione del campione stesso, sono stabilite da apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 33/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine del rilascio della dichiarazione di abitabilità/usabilità (certificato di conformità edilizia) di cui all’art. 10 della L.R. n. 33/1990, devono essere allegati i seguenti documenti: