PARTE SECONDA: NORME DI ZONAZZIONE

Aggiornamento: settembre 2007

CAPO I:     ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

ART. 22.:       DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

 

22.1.                  Ai sensi delle leggi, nazionali e regionali, vigenti il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee.

 

22.2.                  Le zone territoriali omogenee sono:

 

                          22.2.1.     A) "interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzione di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi";

                          22.2.2.     B)  "totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 m3/m2";

                          22.2.3.     C) "destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B)";

                          22.2.4.     D) "destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale - artigianale - commerciale - direzionale - turistica, nonché a zone produttive speciali";

                          22.2.5.     E)  "destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C)";

                          22.2.6.     F)  "destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale".

 

 

ART. 23.:       IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE NEGLI ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE GENERALE

 

23.1.                  Le zone territoriali omogenee, di cui nel precedente art. 22.2., sono identificabili negli elaborati grafici della Variante generale per sommatoria delle aree di organizzazione urbanistica del territorio comunale, di cui nel successivo Capo secondo, designate con le stesse lettere maiuscole dell'alfabeto.

 

23.2.                  Le zone territoriali omogenee, di cui sempre nel precedente art. 22.2., possono essere ulteriormente ripartite in aree da destinare ad attrezzature comunali, pubbliche o di uso collettivo, o a impianti tecnologici, pubblici o di interesse pubblico, e in spazi di rispetto di questi ultimi o di componenti ambientali e paesistiche del territorio comunale la cui tutela e valorizzazione sono prescritte nelle leggi vigenti e nel PTPR.


CAPO II:   ORGANIZZAZIONE URBANISTICA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

 

 

ART. 24.:       CENTRI E NUCLEI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E STORICO-AMBIENTALE (Ai); SISTEMI INSEDIATIVI STORICI (Si)

 

24.1.                  Il centro storico, i borghi Saffi e Marina (A1), come perimetrati negli elaborati grafici della Variante generale, sono disciplinati attraverso la Variante Specifica al Centro Storico di cui all'elaborato grafico integrativo F.

 

24.2.                  L'edilizia e i siti tradizionali (A2) del "territorio antico" di cui nel successivo art. 38., come perimetrati negli elaborati grafici, sono tutelati attraverso i successivi commi 24.2.1; 24.2.2.; 24.2.3.; 24.2.4.; 24.2.5.; 24.2.6.; 24.2.7.; 24.2.8.; 24.2.9:

 

                          24.2.1.     COSTRUZIONI ESISTENTI AVENTI CARATTERISTICHE DI BENE CULTURALE O DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE

L’edilizia ed i siti tradizionali fanno parte del “territorio antico” (vedi art. n° 38) e sono perimetrati negli elaborati grafici della Variante Generale.

Fanno parte integrante della tutela:

-     la conservazione di infrastrutture e tracciati storici presenti nel “territorio antico”;

-     l’adozione di scelte operative coerenti con i siti tradizionali nella realizzazione di infrastrutture integrative o nella razionalizzazione di quelle esistenti;

-     il ricorso alla vegetazione tipica, di cui nella successiva parte terza, e alla disposizione di quest’ultima secondo gli orditi tradizionali esistenti o ricostruibili attraverso la cartografia e l’iconografia storiche o, ancora, attraverso l’interpretazione di questi documenti da parte del progettista.

Costituisce parte integrante della tutela il lotto di pertinenza dell’edificio (come individuato nelle mappe catastali), che non può essere ad esso scorporato.

Gli edifici elencati nel successivo art. 24.2.9, possono incrementarsi in relazione alla loro destinazione d’uso, alla capacità edificatoria dell’unità poderale di appartenenza, al grado di sviluppo tipologico, secondo le modalità previste dalle presenti norme.

Le presenti norme sono volte al recupero degli edifici di valore storico-testimoniale per cui è prioritario l’intervento di recupero degli edifici esistenti con l’eventuale integrazione dell’organismo edilizio, quando le norme lo permettano, a qualsiasi intervento di nuova costruzione;

 

                          24.2.2.      EDIFICI CHE HANNO SUBITO TRASFORMAZIONI AD USO RESIDENZIALE O IN OGNI CASO AD UN USO NON CONNESSO CON L’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA AGRICOLA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. N. 6 DEL 30.01.1995 (cioè al 18.02.1995).

Tali edifici non sono conteggiati ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria se per essi è stata presentata denuncia di accatastamento al N.C.E.U. anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 6 del 30.01.1995 (cioè al 18.02.1995)

Essi possono essere recuperati, secondo le destinazioni previste all’art. 24.2.6 delle presenti norme, senza incrementi di volume; le superfici precedentemente destinate a servizi connessi con l’esercizio dell’attività agricola presenti nell’edificio principale possono essere recuperate mantenendo comunque una quota minima di servizi alla residenza (quali ad esempio autorimessa, lavanderia e cantina) all’interno dell’edificio stesso. Qualora siano presenti, oltre all’edificio principale, edifici precedentemente destinati a servizi connessi con l’esercizio dell’attività agricola, l’autorimessa può essere inserita in tali spazi.

Gli eventuali volumi di corpi di fabbrica condonati possono essere recuperati solo nel caso in cui siano compatibili con lo sviluppo tipologico dell’edificio così come indicato nelle schede ovvero essere recuperati con corpi di nuova edificazione secondo le modalità espresse al successivo articolo 24.2.4.;

 

                          24.2.3.     EDIFICI CHE HANNO SUBITO TRASFORMAZIONI AD USO RESIDENZIALE O IN OGNI CASO AD UN USO NON CONNESSO CON L’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA AGRICOLA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. N. 6 DEL 30.01.1995  (cioè al 18.02.1995)

In tutti i casi in cui avvenga il recupero degli edifici le cui funzioni sono state trasformate ad usi non connessi con l’esercizio dell’attività agricola dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 6 del 30.01.1995, è escluso che nella medesima unità minima poderale, 50.000 mq, vengano realizzati nuovi edifici; nel caso in cui gli edifici esistenti abbiano un volume superiore a quello derivato dal rapporto 50.000 x If 0,03 = 1.500 mc, agli stessi va vincolata una superficie di terreno derivata dal rapporto Volume esistente/If 0,03 = Superficie vincolata.

Gli edifici possono essere recuperati con le stesse modalità e prescrizioni che valgono per gli edifici che hanno subito trasformazioni ad uso residenziale o in ogni caso ad un uso non connesso con l’attività dell’azienda agricola prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 6 del 30.01.1995 (di cui all’art. 24.2.2).

 

                          24.2.4.     EDIFICI DESTINATI AD USO CONNESSO CON L’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA AGRICOLA.

Gli edifici che conservano tutti i requisiti di ruralità possono svilupparsi in  funzione dei parametri urbanistici della vigente Variante Generale (art. 29.3).

Nel caso in cui l’edificio esistente abbia già raggiunto il livello più completo di sviluppo tipologico (ma possa ancora usufruire di parametri residui), o nel caso in cui si desideri utilizzare il volume edificabile per realizzare nuovi organismi, l’incremento tipologico deve essere comunque subordinato al recupero dell’organismo esistente e può attuarsi attraverso l’edificazione di un nuovo organismo separato da quello esistente o posto in aderenza, purché sia connesso e relazionato ad esso con continuità nella logica distributiva e nel linguaggio edilizio, articolando “vecchio” e nuovo edificio attorno al sistema dell’aia e privilegiando l’isorientamento dei sistemi distributori principali (portici).

Solo nel caso in cui sussistano vincoli derivati da distanze dai confini o fasce di rispetto, la collocazione dei nuovi organismi edilizi potrà essere derogata rispetto le precedenti prescrizioni.

Si precisa inoltre che i simboli riportati sulle tavole 1.1 e 1.2 non definiscono nessun ambito areale ma esclusivamente l’individuazione topografica dei manufatti edilizi.

Il volume massimo raggiungibile è quello previsto dall’art. 29.3 della Variante Generale e,  una volta utilizzati tutti i parametri connessi, non sono possibili ulteriori incrementi di volume, anche a seguito di frazionamento.

Il volume totale realizzabile è computato nel modo seguente:

·     Per gli organismi edilizi in cui sia presente il sistema strutturale del portico, il volume ad esso relativo non è computato, mentre sono da conteggiare tutti gli altri sistemi strutturali dell’organismo, compresi tutti i servizi contenuti o ricavati nel portico. Nel caso in cui questi ultimi siano derivati da interventi di superfetazione, possono essere demoliti ripristinando l’impianto congruo al tipo edilizio di appartenenza e quindi detratti dal computo stesso.

·     Per gli organismi privi del sistema strutturale del portico, sono esclusi dal computo i sistemi strutturali dei servizi laterali.

Il volume esistente, che nasce dal conteggio sopra descritto e ad esclusione dei corpi di fabbrica a servizio della produzione agricola, è computato al 50%. Il volume residuo realizzabile è quantificato sottraendo al volume definito dall’ If relativo all'unità poderale, il volume esistente definito in precedenza.

Dal volume residuo realizzabile sono inoltre esclusi nuovi eventuali portici, purché conseguenti alla tipologia dell’organismo esistente.

Il volume totale realizzabile così computato, non potrà mai essere superiore all’If previsto per l’unità poderale.

Tutti gli interventi di incremento volumetrico con sviluppo dell’organismo esistente, o con nuovi organismi edilizi aggregati sul sistema della corte, o separati da quest’ultima a seguito di vincoli di varia natura, sono subordinati al preventivo o contestuale recupero del fabbricato esistente;

 

                          24.2.5.     EDIFICI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE SOTTOPOSTI A NORMATIVA SPECIALE.

In deroga a quanto prescritto negli articoli precedenti, per una maggior qualificazione del territorio e in considerazione della loro localizzazione e delle destinazioni d’uso insediate o insediabili, gli edifici:

-         n.   1

Villa Ragazzena

Via Ragazzena

-         n.   5

Casa delle Aie

Via A. Ascione

possono comunque ampliarsi ed attuare gli interventi previsti nelle relative schede secondo le modalità e prescrizioni specifiche ivi indicate;

ed inoltre gli edifici:

-         n. 47

Casa colonica “Il Giardino”

Via Casette, 5

-         n. 69

Casa colonica

Via Romea Sud

possono comunque ampliarsi con corpi separati dall’edificio principale per un volume massimo pari a 350 mc.

 

                          24.2.6.     DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE.

Le destinazioni d’uso ammissibili per gli edifici oggetto delle presenti norme, nel rispetto dei parametri indicati nei precedenti articoli e della tipologia degli organismi, sono le seguenti:

-       Residenza rurale connessa alla conduzione del fondo

-       Attività e servizi agrituristici nei casi previsti dall’art. 29.5.2 delle norme tecniche d’attuazione

-       Attività di soggiorno e cura per gli animali domestici solo nel caso in cui siano presenti edifici secondari precedentemente destinati a servizi per l’attività agricola, oltre all’edificio principale, e nel rispetto dei limiti fissati all’art. 29.7.6 delle norme tecniche d’attuazione

-      Servizi per l’ospitalità (come alberghi e simili) solo per l’edificio individuato con il numero 1-  Villa Ragazzena

-      Servizi per l’ospitalità (come ristoranti trattorie, bar); tale destinazione è ammissibile solo per gli edifici di seguito elencati:

 

-         n.   1

Villa Ragazzena

Via Ragazzena

-         n.   5

Casa delle Aie

Via A. Ascione

-         n.   4

Casa del Duca

Via Viazza, 8

-         n.   7

Casa Colonica “Bagno”

Via Viazza, 6

-         n.   9

Villa Ricci

Via Salara, 32

-         n. 12

Casa colonica

Via Salara, 33/35

-         n. 14

Casa colonica “Marzocchi”

Via Salara, 61

-         n. 47

Casa colonica “Il Giardino”

Via Casette, 5

-         n. 56

Casa colonica

Via Cervara Vecchia, 14

-         n. 69

Casa colonica

Via Romea Sud

-         n° 70

Casa colonica

Via Madonna della Neve

 

-      Abitazioni civili

-      Artigianato di servizio con slp non superiore a 100 mq purché sia compatibile con le caratteristiche tipologiche dell’edificio e non comporti attività inquinanti trasmettenti all’esterno rumore, calore, odori e vibrazioni molesti e richiedente depositi e manipolazione di materiali infiammabili o comunque pericolosi

-      Attività professionali non occupanti più di 1/3 dell’unità immobiliare destinata all’abitazione del titolare e comunque con slp non superiore a 70 mq

-      Attività didattiche, museali ed espositive per la valorizzazione del territorio e della tradizione locale

 

24.2.7.          CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE UNITA’ ABITATIVE.

Le caratteristiche dei locali e delle unità abitative dei fabbricati oggetto dell’art. 24.2 ed elencati al successivo art. 24.2.9,  sono le stesse previste per i fabbricati ricadenti all’interno delle zone omogenee “A”.

 

24.2.8.         IL PROCESSO TIPOLOGICO COME SISTEMA DI RIFERIMENTO PER IL RECUPERO E L’INCREMENTO DEGLI ORGANISMI EDILIZI.

Le possibilità di incremento volumetrico (quando ammesso) sono riportate nelle schede all’interno dell’allegato A che fa parte integrante della presente normativa.

Tali schede sono prescrittive nell’ipotesi di intervento di incremento tipologico (A4) attraverso l’ampliamento del fabbricato originario.

Il riuso dei manufatti non deve modificare la collocazione dei sistemi di distribuzione verticali (scala) ed orizzontali (portico). I possibili incrementi non devono compromettere l’impianto originario, ma costituire un organismo fortemente integrato con quello esistente, in modo da rappresentare la continuità del patrimonio ereditato.

 


24.2.9.         ELENCO DEGLI ORGANISMI EDILIZI SOGGETTI A PRESCRIZIONI CON RELATIVA CATEGORIA D’INTERVENTO E CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA

EDIFICI SCHEDATI

 

INTESTAZIONE

LOCALIZZAZIONE

CLASSE TIPOLOGICA

CATEGORIA D’INTERVENTO

1

Villa Ragazzena

Via Ragazzena

Rb – XIII4

A1+A2a+

A2c+A3a+(A4)

2

Casa colonica

Via Ragazzena, 143

E - III2/X

A2a+ (A4)

3

Casa colonica

Via Ragazzena, 141

FDCb – IX1

A2b + A2d

4

Casa del Duca

Via Viazza, 8

LDC – II1

A2a + A2d

5

Casa delle Aie

Via Ascione

PDA – X1/X

A2a + (A4)

6

Chiesa della Madonna del Pino

S.S. A/16 Adriatica

tipologia specialistica

A1

7

Casa colonica “Bagno”

Via Viazza, 6

PDB – X1

A2a + A2d

8

Palazzo Guazzi – Chiesa di

S. Lorenzo

Via Castiglione

tipologia specialistica

A1 + A2a

9

Villa Ricci

Via Salara, 32

Ra – XI4

A2a

10

Villa

Via Castiglione, 60

Ra – XI4

A2a + A2d

Recupero del

volume demolito

11

Casa colonica

Via Salara, 26/b

DB – I3

A2a + (A4)

12

Casa colonica

Via Salara, 33/35

Ra – XI4

A2a + A2d

13

Casa colonica

Via Salara, 41

Ra – XI3

A2a

14

Casa colonica “Marzocchi”

Via Salara, 61

Ra – XI4

A2a + A2d

15

Casa colonica “Sama”

Via Salara, 62

Ra – XI4

A2a

16

Casa colonica

Via Traversa, 7

DC – II1/X

A2b  + (A4)

18

Casa colonica “Savelli”

Via S. Giuseppe, 19

DCa – III1

A2b  + (A4)

19

Casa colonica

Via Crociarone, 8

DC – II1/X

A2b

20

Pieve di S: Stefano

Via Crociarone

tipologia  specialistica

A1

21

Casa colonica

Via Crociarone, 10

SRa – XII3

A2a + (A4)

22

Casa colonica

Via Zavattina, 8

DC – II4/X

A2a + (A4)

23

Casa colonica

Via Crociarone, 125

HDB – I1

A2a + (A4)

24

Casa colonica

Via Crociarone, 37/139

QDCa – II4

A2b

25

Casa colonica

Via Crociarone, 110

NLHDCa – IV4/X

A2a

27

Chiesa  Madonna della neve

Via Madonna della neve

tipologia  specialistica

A3a

28

Casa colonica

Via Confine, 53

Dca – III1/Y

A2a + (A4)

29

Casa colonica

Via Confine, 95

Ca – III1/X

A2a + (A4) + A2d

30

Casa colonica

Via Confine, 113

DB – I3

A2b + (A4)

31

Casa colonica

Via Confine, 119

DC – II1/X

A3a + (A4)

32

Casa colonica “Bufalini”

Via Confine, 121

DCa – III2

A2b

33

Casa colonica

Via Confine, 123

Dca – III2

A2a + (A4) + A2d

35

Casa colonica

Via Confine, 125

Dcb – III1

A2b + (A4) + A2d

36

Casa colonica “Congreghe”

Via Confine, 129

DC – II1/X

A2a + (A4)

37

Casa colonica “Turchi”

Via Confine, 135

PDB – X3

A2b + (A4) + A2d

38

Casa colonica “Gentili”

Via Confine, 149

HDCa – III1

A2a + (A4) + A2d

39

Chiesa di Montaletto

Via Confine

tipologia  specialistica

A1

40

Casa colonica “Baratelli”

Via Visdomina, 1

DCa – III1/X

A2a + (A4) + A2d

41

Casa colonica

Via Visdomina, 3

DCa – III3/X

A3a + (A4) + A2d

42

Casa colonica “Sgarbi”

Via Visdomina, 4

MHDCa – VI1/X

A2a + (A4) + A2d

43

Casa colonica “Abbondanza”

Via Bigatta, 5

HDCa – II1/X

A2b + A2d

44

Casa colonica

Via Fiscala, 2

HDCb – III1/X

A2a + (A4) + A2d

45

Casa colonica “La Rossa”

Via Fiscala, 5

Gca – IV1/y

A2a + (A4)

46

Casa colonica “Zangheri”

S.S. 71 bis, 38

Dca – III1/x

A2a + (A4)

47

Casa colonica “Il Giardino”

Via Casette, 5

DC – II1/y

A2a + (A4)

48

Casa colonica “Lugaresi”

Via Montaletto, 8

Dcb – III1

A2a + (A4) + A2d

49

Casa colonica “Fornasotta”

Via Tagliata, 5

HDB – I1/X

A2b + (A4)

50

Casa colonica “Talleri”

Via Tronco–Sant’Andrea

Dca – III1/x

A2a + (A4) + A2d

51

Casa colonica “Baroni”

Via Sirena, 2

DC – II1

A2c + (A4) + A2d

52

Casa colonica

Via Sirena, 4

SRa – V1/x

A2b+(A4)+A3a+A2d

53

Casa colonica

Via Beneficio II Tronco

Dca – III1

A2a + (A4) + A2d

55

Casa colonica “S. Bartolo”

Via Beneficio I Tronco, 7

Dca – III1

A2a + (A4) + A2d

56

Casa colonica

Via Cervara Vecchia, 14

QDD – X2

A2a

57

Villa Savelli

Via Castiglione

Ra – XI4

A2a

58

Casa colonica

Via Traversa, 4

DB – I1

A2b

59

Casa colonica

Via S. Giuseppe

HDCa – III1

A2b

60

Casa colonica

Via Ragazzena, 121

C – II1

A2b

61

Casa colonica

Via Ragazzena, 188

A – I1 +  + B – I1

Aggregazione di tipi

A2b

62

Casa colonica

Via Ragazzena, 190

DB –  I1

A2b + (A4)

63

Casa colonica

Via Ragazzena

E – III2

A2b

64

Casa colonica

Via Ragazzena

DCa – III2

Con scala a doppia rampa

A2b + (A4)

65

Casa colonica

Via Ragazzena, 145

DCa – III2

A2b + (A4) + A2d

66

Casa colonica

Via Ragazzena, 147

DCa – III2

A2b + (A4)

67

Casa colonica

Via Ragazzena alla Villa, 5

DCa – III2

A2b + (A4)

68

Casa colonica

Via Ragazzena, 202

FDB’ – V4

A2b

69

Casa colonica

Via Romea Sud

SRb – I1

A2b + (A4)

70

Casa colonica

Via Madonna della Neve

FDCb – XI1

A2b + (A4) + A2d

71

Casa colonica

Via Concezione, 2

DCa – III1

A2a + (A4) + A2d

72

Casa colonica

Via Traversa Zavattina

DC – II4/x

A2b + (A4) + A2

73

Casa colonica

Via Ragazzena, 196

DC – II1

A3 + A2d

 

24.3.                  Le colonie storiche (A3), come perimetrate negli elaborati grafici del PTPR e dalla Variante generale, possono essere sottoposte agli interventi prescritti nell’art. 4 dell’appendice all’art. 16 delle norme di attuazione dello stesso PTPR.

 

24.4.                  I villini di vacanza (A4) elencati al successivo comma 24.4.9. sono regolati sulla base dei successivi commi 24.4.1; 24.4.2.; 24.4.3.; 24.4.4.; 24.4.5.; 24.4.6.; 24.4.7.; 24.4.8., 24.4.9;

 

24.4.1.      CATEGORIE DI INTERVENTO AMMESSE

 

(A2) INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano quelle unità edilizie, in buono o mediocre stato di conservazione, che sono rappresentative del processo architettonico-edilizio tipico delle strutture insediative destinate originariamente alla residenza privata per vacanze (villini di vacanza); inoltre perché significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.

Tali interventi sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Essi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eventuale eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

I tipi di intervento relativi a questa categoria sono specificati all’interno di sottocategorie.

 

(A2a) Restauro e risanamento conservativo tipo A

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell’edificio e ne permette il completo recupero.

Il tipo di intervento prevede:

a)   la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:

-     il restauro e ripristino del fronte principale o di quelli secondari; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;

-     il restauro e ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi attestanti aspetti decorativi, plastici e di finitura tipici del periodo.

b)   Il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:

-     murature portanti sia interne che esterne;

-     solai;

-     scale;

-     tetto, con ripristino del manto di copertura originale.

c)   L’eliminazione delle eventuali superfetazioni.

d)   L’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

 

(A2b) Restauro e risanamento conservativo tipo B

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo b riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, che fanno tuttavia parte del patrimonio edilizio tipico.

Il tipo di intervento prevede:

a)   la valorizzazione degli aspetti tipologico-edilizi mediante:

-     il restauro ed il ripristino dei fronti; per questi, se non affaccianti su spazi pubblici, sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto;

-     il restauro e ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi attestanti aspetti decorativi, plastici e di finitura tipici del periodo; su questi sono consentiti adeguamenti dell’altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda.

 

b)   Il consolidamento ed il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio.

c)   L’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

 

(A2d) Demolizione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento tipico.

 

(A4) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

-      Limitati “una tantum” al 10% di Ve del villino, come definito nel precedente art. 5.13.1, e comunque non oltre i 150 mc.(Il Ve di riferimento è quello esistente alla data di adozione della Variante Generale e cioè al 12/05/1994);

-      If max = 1,5 mc/mq.; qualora If esistente (o If esistente + 10% Ve esistente) > 1,5 mc/mq., If max = If esistente +10% Ve esistente (con max 150 mc);

-      Rc max = 30%

-      costituiti da corpi di fabbrica separati da quello del villino oggetto di tutela;

-      caratterizzati dai materiali e dalla tecnologia prevalenti del villino.

-      Distanze: come previsto all’art. 5.6;

-      Destinazione d’uso: quella prevalente del villino;

 

ULTERIORI PRESCRIZIONI

 

     L’organizzazione del sistema verde costituisce un vincolo per la collocazione dei nuovi corpi di fabbrica, (come previsto dagli art. 24.4.6 e 45.2) e non potranno essere abbattuti gli alberi esistenti di pregio o di età presunta superiore a trenta anni, previo parere, in ogni caso, del competente Servizio Parchi e Giardini;

     Il progetto dell’intervento, anche quando presentato indipendentemente da lavori da eseguire sul corpo tutelato, darà conto del riassetto complessivo del suolo scoperto nel quadro dei documenti di cui nel successivo art. 24.4.6;

 

(A5) INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELL’IM-PIANTO E DEL TESSUTO EDILIZIO

Per gli organismi edilizi presenti lungo l’asse commerciale di Viale Matteotti e Gramsci, indicati dalle schede n° 2-3-4-6-7-8-10-11-12-20, oltre alle categorie di intervento che ne regolamentano il recupero, è consentito:

 

     If  max = 1.5 mc/mq;

     Rc max =  40% della Sf ;

     Ro max = 40% della Sf ;

     Distanze dai confini del lotto (Dl): come previsto all’art. 5.6. ;

     Distanza dal confine di strade pubbliche (Ds): 3 metri qualora l’area (per l’intera lunghezza del lato del lotto) sia non recintata e lasciata aperta al pubblico passaggio.

     Destinazioni d’ uso consentite:

·          per i villini nn° 2-3-4-6-7-8-10-11-12: tutte quelle previste per la zona omogenea di appartenenza.

·          per il villino n° 20: IIIa, IIIg.;

     E’, in alternativa, consentita la categoria d’intervento A4. In tale caso viene precluso un successivo intervento di categoria A5;

 

ULTERIORI PRESCRIZIONI

 

     L’organizzazione del sistema verde costituisce un vincolo per la collocazione dei nuovi corpi di fabbrica, (come previsto dagli art. 24.4.6 e 45.2) e non potranno essere abbattuti gli alberi esistenti di pregio o di età presunta superiore a trenta anni, previo parere, in ogni caso, del competente Servizio Parchi e Giardini;

     la realizzazione di interrati può avvenire a condizione che gli scavi siano attuati attraverso l’utilizzo di palancolati o diaframmi al fine di non intaccare la falda;

     Il progetto dell’intervento darà conto del riassetto complessivo del suolo scoperto nel quadro dei documenti di cui nel successivo art. 24.4.6;

     Il nuovo impianto edilizio dovrà garantire la visibilità del fronte principale del villino eliminando eventuali sistemi strutturali che ne precludano la visibilità.

     Deve essere mantenuto uno spazio aperto sul fronte principale del villino, di profondità e larghezza pari all’altezza e alla larghezza del prospetto principale del villino stesso;

     Tale spazio potrà essere coperto solo con copertura trasparente; in tal caso, il volume e la superficie verranno computati nel calcolo dell’If e Rc;

     Le strutture di copertura non potranno avere mai quota di imposta pari o superiore ai marcapiani del piano primo ovvero alla quota del solaio del piano primo del villino, e la quota di colmo non potrà mai superare la quota dei davanzali delle aperture del piano primo, del villino stesso.

 

(A6) Sostituzione dell’organismo edilizio con riconferma dell’ impianto urbanistico

 

Per l’ organismo edilizio indicati dalla scheda n° 9 è consentita la totale sostituzione restando comunque salvaguardate le dimensioni originali del lotto;

Gli interventi si attuano tramite i seguenti parametri e prescrizioni:

     If max = 1.5 mc/mq;

     Rc max =  40% della Sf;

     Ro max =  40% della Sf;

     Hr massima = 7.5 mt;

     Distanze dai confini: come previsto all’art. 5.6.;

     Distanza dal confine di strade pubbliche (Ds): 3 metri qualora l’area (per l’intera lunghezza del lato del lotto) sia non recintata e lasciata aperta al pubblico passaggio.

     Destinazioni d’ uso consentite: tutte quelle previste per la zona omogenea di appartenenza. E’ consentita la destinazione d’uso residenziale per una volumetria non superiore a quella del villino originario.

 

ULTERIORI PRESCRIZIONI:

 

L’organizzazione del sistema verde costituisce un vincolo per la collocazione dei nuovi corpi di fabbrica (come previsto dagli art. 24.4.6. e 45.2 ), e  non potranno essere abbattuti gli alberi esistenti di pregio o di età presunta superiore a trenta anni, previo parere, in ogni caso, del competente Servizio Parchi e Giardini;

     Il progetto dell’intervento, darà conto del riassetto complessivo del suolo scoperto nel quadro dei documenti di cui nel successivo art. 24.4.6.;

     La realizzazione del nuovo fabbricato è subordinata alla presentazione di tre diverse proposte preliminari di progetto, differenti tra loro per linguaggio architettonico, da sottoporre all’esame della commissione edilizia e fra le quali possa essere scelta la soluzione ritenuta più idonea;

 

(A7) SALVAGUARDIA DELL’IMPIANTO URBANISTICO CON SOSTITUZIONE DELL’ORGANISMO EDILIZIO

 

Tale intervento è previsto per tutti gli organismi edilizi che hanno subito importanti opere di trasformazione che hanno progressivamente compromesso la leggibilità della strutturazione originaria dell’edificio.

Per gli organismi edilizi indicati dalle schede n°1-13-14-26-27-38 è consentito:

 

     Interventi e indici volumetrici: quelli propri della zona omogenea di appartenenza;

     Rc max = 30% della Sf;

     Hr massima = 7.5 mt;

     Destinazioni d’uso consentite: quelle previste per la zona omogenea di appartenenza.

     Distanze: come previsto all’art. 5.6. ;

     Per il Villino n° 1 è ammessa una distanza dalle strade pubbliche (Ds) non inferiore a 3 metri qualora l’area (di lunghezza pari al lato del lotto) sia non recintata e lasciata aperta al pubblico passaggio.

 

ULTERIORI PRESCRIZIONI

 

     L’organizzazione del sistema verde costituisce un vincolo per la collocazione dei nuovi corpi di fabbrica (come previsto dagli art. 24.4.6. e 45.2 ), e pertanto non potranno essere abbattuti gli alberi esistenti di pregio o di età presunta superiore a trenta anni previo parere, in ogni caso, del competente Servizio Parchi e Giardini;

     Il progetto dell’intervento darà conto del riassetto complessivo del suolo scoperto nel quadro dei documenti di cui nel successivo art. 24.4.6.;

 

24.4.3.      PRESCRIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DEI MATERIALI, DELLE STRUTTURE E PER L’APPLICAZIONE DEL LINGUAGGIO EDILIZIO

 

Le presenti prescrizioni, da osservare in tutte le tipologie di intervento volte al recupero (A2a/A2b), sono finalizzate alla ricomposizione di un linguaggio equilibrato e diversificato, in modo che vi sia un  utilizzo appropriato degli elementi, così da evitare la compromissione dell’armonia dell’entità edilizia.

 

Materiali e strutture

Il recupero o il ripristino delle strutture originarie va realizzato rispettando le seguenti prescrizioni:

-     le strutture verticali devono essere integrate o ricomposte con gli stessi materiali costituenti le murature originarie;

-     le strutture orizzontali vanno recuperate sostituendo gli elementi deteriorati o estranei, con nuovi della stessa natura di quelli originari, oppure con il ripristino completo della struttura nel caso in cui risulti completamente degradata, inesistente o sostituita con altra struttura.

La tessitura della nuova struttura non dovrà essere diversa da quella originaria e nel caso del ripristino, dovrà riprendere le modalità ricorrenti nei tipi con la stessa classificazione;

-     sono permessi materiali e tecnologie nuove per gli interventi integrativi necessari all’irrigidimento delle strutture orizzontali e ai nodi di connessione di queste con le strutture verticali, in modo da produrre sistemi strutturali collaboranti staticamente, nel rispetto e nel mantenimento degli elementi originari.

La sostituzione strutturale associata all’introduzione dei nuovi materiali, diversi da quelli originari, si realizza:

-     utilizzando elementi di diversa natura ma che abbiano un comportamento statico simile a quelli sostituiti e quindi in grado di produrre strutture o sistemi strutturali conseguenti al consolidato della processualità storica;

-     utilizzando le nuove strutture in modo da produrre le opportune gerarchie tra i vari sistemi strutturali, attingendo dal consolidato storico gli elementi di diversificazione.

 

Il paramento murario

La gerarchia tra gli elementi componenti la facciata, costituita dalle tre fasce funzionali in elevazione (basamento, parete, trabeazione) va mantenuta; nel caso in cui siano state introdotte difformità in grado di costituire elemento di disomogeneità, queste devono essere ricomposte in funzione di una corretta leggibilità della gerarchia.

-     La fascia basamentale va mantenuta utilizzando materiali e tecniche di definizione consone alla cultura edilizia tipica della zona.

-     La parete, con tutti gli elementi che la caratterizzano (aperture, cornici, marcapiani e marcadavanzali) deve essere salvaguardata nella gerarchia formale e funzionale delle aperture.

-     Le banchine delle finestre devono essere adeguate per forma, dimensione e materiale alle caratteristiche di quelle esistenti per gli edifici non compromessi da interventi incongrui, mentre in tutti gli altri casi devono assumere caratteristiche attinenti a quelle riscontrabili in tipi edilizi analoghi.

-     Il sistema di connessione tra parete verticale e struttura di copertura costituito dalla trabeazione va conservato in tutti i suoi elementi (architrave, fregio, cornice), siano essi plastici o decorativi; le eventuali parti deteriorate devono essere ripristinate al fine di acquisire la definizione e leggibilità originarie. Qualsiasi intervento di consolidamento strutturale non deve costituire forma di compromissione o modificazione della trabeazione.

-     Intonaco: è doveroso individuarne l’uso in funzione della articolazione linguistica della parete e delle caratteristiche storico-tipologiche dell’edificio; l’utilizzo di malte a base di calce o cemento va definito in maniera adeguata alle caratteristiche morfologiche della muratura preesistente.

-     Colore: si consiglia l’uso di colori a base di calce o di silicati. Le tonalità cromatiche devono essere preventivamente concordate ed autorizzate sulla gamma dei colori tipici dell’edilizia storica. Deve essere riservata particolare attenzione agli interventi di ridefinizione cromatica degli apparati decorativi, per i quali è indispensabile l’indagine conoscitiva preliminare, allo scopo di conservare o riproporre le tonalità cromatiche presenti. Ogni facciata dovrà essere tinteggiata a seguito di interventi sugli edifici.

 

Il manto di copertura

La ricomposizione di un linguaggio idoneo impone l’adozione di manti di copertura in laterizio, costituiti da elementi a forma di coppo o marsigliesi. Si consiglia l’uso di quelli esistenti e nel caso essi risultino insufficienti, è ammessa l’integrazione con nuovi elementi aventi caratteristiche analoghe.

Ad esclusione dell’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo tipo A,” le altre tipologie di intervento di recupero del villino ammettono la presenza di lucernari sulla copertura nel n° massimo di 3 e con una superficie di bucatura non superiore a 0,80 mq. ognuna.

 

Infissi

La tipologia dei sistemi di oscuramento o di chiusura va desunta dai riferimenti forniti dagli infissi ancora presenti negli edifici tipici del luogo o dalle fonti storico-documentarie; anche i materiali e i tipi di finitura devono attenersi a quelli desunti dalla tradizione. È perciò vietato ogni tipo di infisso di materiale estraneo alla stessa. La scelta del colore deve essere preventivamente concordata ed autorizzata.

 

Pavimenti interni agli edifici

I materiali da privilegiare sono quelli desunti dai riferimenti forniti da quelli ancora presenti negli edifici tipici del luogo o dalle fonti storico-documentarie, quali, per esempio gli elementi in graniglia di cemento; è comunque consigliabile che la scelta dei materiali sia orientata verso elementi attinenti al consolidato storico.

 

Opere ed elementi vietati

-     Gronde per lo sporto e articolazione di elementi non riconducibili alla tipicità dell’organismo edilizio o realizzate con materiali estranei alla tradizione.

-     Canali pluviali in P.V.C.. I canali di gronda devono essere in rame o lamiera zincata e la forma degli stessi deve essere conseguente all’articolazione del cornicione.

-     Opere da fabbro che utilizzano materiali diversi dal ferro o dalla ghisa, o gli stessi materiali con  forme e lavorazioni estranee alla tradizione locale.

 

24.4.4.      ULTERIORI SPECIFICHE PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEI SINGOLI INTERVENTI

 

Ogni villino, in funzione della propria specificità, necessita di particolari prescrizioni a cui attenersi in fase di progetto di intervento. Nell’ultima colonna dell’elenco dell’art. 24.4.9. , per ogni edificio, vengono riportati i numeri che corrispondono alle istruzioni sottoriportate.

1        Indagine conoscitiva preliminare per la ricerca di eventuali elementi di facciata da reinserire per la ridefinizione della stessa

 

2        Ridimensionamento delle aperture fuori scala

 

3        Conservazione degli elementi plastici che compongono la facciata (mostre, cornici, marcapiani ecc….)

 

4        Conservazione di tutti gli elementi che costituiscono verande, balconi e aggetti

 

5        Conservazione degli infissi e dei sistemi di oscuramento originari

 

6        Ridefinizione cromatica del parametro murario

 

7        Diversificazione cromatica e di finitura degli elementi plastici della facciata

 

8        Conservazione e/o ripristino degli elementi strutturali e decorativi che definiscono la recinzione e gli accessi del lotto

 

24.4.5.      EDIFICI MINORI PRESENTI ALL’INTERNO DEI LOTTI DI PROPRIETA’

 

Eventuali edifici minori (gia’ esistenti o condonati ai sensi di legge) possono essere sottoposti ai seguenti interventi:

-      Ristrutturazione edilizia (ai sensi della lettera d) dell’art. 31 della legge 457/78);

-      Demolizione e ricostruzione, con eventuale accorpamento dei volumi degli edifici minori tra loro.

 

24.4.6.      SALVAGUARDIA DELLE AREE SCOPERTE

 

La tutela di cui al presente art. 24.4 è estesa all’area di pertinenza come perimetrata nelle pagine in calce alle presenti norme (I-VIII)

Il progetto dell’intervento, anche quando presentato indipendentemente da lavori da eseguire sul corpo tutelato, darà conto, nel quadro dei documenti sottoriportati, del riassetto complessivo del suolo scoperto.

L’Amministrazione Comunale – a partire dall’entrata in vigore delle presenti Norme e fino alla disponibilità dei documenti di cui nel successivo art. 48. – esige l’elenco delle essenze e la disposizione di alberi, alberelli e arbusti a dimora sul lotto di intervento di ampiezza non inferiore a quella perimetrata, sia nel caso di opere edilizie anche ed eventualmente accessorie, sia in quello di sistemazione del suolo scoperto nonché grafici illustrativi dell’intervento su quest’ultimo a qualunque fine condotto.

Con la disponibilità dei documenti, di cui nel successivo art. 48., l’Amministrazione Comunale domanderà, dove possibile, l’analisi dei medesimi con criteri metodologici estensivi del restauro a tutti i progetti di intervento sul suolo scoperto di pertinenza del patrimonio edilizio tutelato ai sensi del presente articolo, restando ferma l’applicazione del successivo art. 45.2. qualora non sia dato di operare nei modi sopra prescritti.

24.4.7.      TRASFERIMENTO DI VOLUME

 

Per i Villini di Vacanza di cui al presente articolo 24.4, è possibile trasferire in zona omogenea “C”, come specificato al successivo articolo 26.3, la totalità della volumetria edificabile, in ampliamento rispetto all’esistente ( da intendersi esistente alla data del 27/12/2001) di cui possono disporre (legata comunque alle relative destinazioni d’uso consentite in aumento), qualora venga dimostrato che, comunque, l’intervento di nuova costruzione sarebbe potuto legittimamente avvenire anche all’interno del lotto proprio del Villino;

 

24.4.8.      CONDIZIONI PARTICOLARI

 

Gli interventi di ampliamento e il trasferimento di volume previsto dall’art. 24.4.6., sono subordinati alla dimostrazione dei requisiti di Abitabilità dell’edificio tutelato.

 

24.4.9.           ELENCO DEGLI ORGANISMI EDILIZI SOGGETTI A PRESCRIZIONI CON RELATIVA CATEGORIA D’INTERVENTO E CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA.

 

Denominazione

Localizzazione

Categoria d’intervento

Prescizioni ex comma 24.4.4

1

Villa Bedeschi

p.le Napoli, 3

A7

 

2

 

P.le Napoli, 2

A2b+A5

3-4-5-7-8

3

 

P.le Napoli, 1

A2a+A5

3-4

4

 

V.le Matteotti, 59

A2b+A5

1-2-4-6-8

5

 

II Traversa, 4

A2b+A4

3-4-7

6

 

V.le Matteotti, 57

A2b+A5

2-3-4-5-7

7

Villa De Maria

Viale Matteotti, 55

A2a+A5

3-4-5

8

Villa Damerini

V.le Matteotti, 53

A2b+A5

3-4-5-7

9

Villa Barbanti

V.le Matteotti, 44

A6

 

10

 

V.le Matteotti, 46

A2b+A5

1-2-3-5-6-7

11

Villa Lenzi-Poli

V.le Matteotti, 50

A2b+A5

4-5-7

12

 

V.le Matteotti, 52

A2b+A5

4-5-7

13

 

II Traversa, 8

A7

 

14

Villa Callegari

II Traversa, 10

A7

 

15

Villa Chertizza

I Traversa, 9

A2b+A4

3-4-7

16

 

V.le Ravenna, 12

A2a+A4

3-4-5-7-8

17

 

V.le Ravenna, 14

A2a+A4

3-4-5-7-8

18

Villa Biagi

V.le Ravenna, 15/b

A2b+A4

3-4-7

19

Villa Colmegna

Via Rismondi, 5

A2a+A4

3-4-5-7-8

20

Villa Gardini

V.le Gramsci, 16

A2b+A5

3-4-5-7

21

 

Via D. Chiesa, 1

A2b+A4

3-4-5-7-8

22

Villa Cavallini

Rotonda Cadorna, 2

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

23

Villa “Il Pagliaio”

V.le Petrarca

A2a+A4

3-4-7-8

24

Villa Palanti

V.le II Giugno, 72

A2a+A4

3-4-5-7-8

25

Villa Wanda

V.le Oberdan, 8

A2a+A4

1-3-4-5-7-8

26

 

V.le Dante, 61

A7

 

27

Villa Faedi

V.le Oriani

A7

 

28

Villa Maria

V.le Colombo, 20

A2a+A4

1-3-4-5-6-7-8

29

Villa Tognoli

V.le Colombo, 20

A2a+A4

1-3-4-5-6-7-8

30

Villa David

V.le Roma, 59

A2a+A4

1-3-4-5-6-7-8

31

Villa Pozzi

V.le Roma, 57

A2a+A4

1-3-4-5-6-7-8

32

Villa Anna

V.le Roma, 4

A2a+A4

1-3-4-5-6-7-8

33

Villa Nardi

V.le Trieste, 3

A2a+A4

1-3-4-5-7-8

34

 

V.le Trieste, 5-

A2a+A4

3-4

35

Villa Barbanti

V.le Roma, 80

A2a+A4

1-3-4-5-7-8

36

Villa Righini

V.le Roma, 82

A2a+A4

1-3-4-5-7-8

37

Villa Damerini

Via Colombo, 32

A2a+A4

1-3-4-5-7-8

38

Villa Matilde

V. Colombo, 31

A7

 

39

Villa Bellini

V.le dei Mille, 24

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

40

Villa Morigi

V.le dei Mille, 39

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

41

Villa Guerrini

V.le dei Mille, 72

A2b+A4

1-2-3-4-5-6-7-8

42

Villa Sbrighi

V.le dei Mille, 79

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

43

Villa Donini

V.le Colombo, 61

A2b+A4

1-3-4-5-6-7-8

44

Villa Deledda

V.le Colombo, 65

A2a+A4

1-2-3-4-5-6-7-8

45

 

V.le Colombo, 79

A2a+A4

1-3-4-5-7-8

46

 

V.le Colombo, 83

A2b+A4

1-3-4-5-6-7-8

47

 

P.le Genova

A2a+A4

1-3-4-5-7-8

48

 

Via Rismondi

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

49

 

Via Marsala

A2b+A4

1-2-3-4-5-6-7-8

50

 

V.le Roma

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

51

 

V.le Roma

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

52

 

V.le Roma

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

53

 

V.le Roma

A2b+A4

1-2-3-4-5-7-8

54

 

V.le Roma

A2b+A4

1-2-3-4-5-6-7-8

55

 

V.le Marconi

A2b+A4

1-2-3-4-5-6-7-8

56

 

V.le Marconi

A2b+A4

1-2-3-4-5-7-8

57

 

V.le dei Mille

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

58

 

V.le dei Mille

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

59

 

V.le dei Mille

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

60

 

V.le dei Mille

A2b+A4

1-3-4-5-7-8

 

 

24.5.                  I sistemi insediativi storici (A5), come identificati nel PTPR e nella tav. B.1.1. degli elaborati grafici della Variante generale attraverso circolo simbolico, sono da disciplinare attraverso la scheda E.8. di cui nel precedente art. 3..

 

 

ART. 25.:       AREE DI COMPLETAMENTO (Bi)

 

25.1.                  Nelle aree della zona Bi, di cui in epigrafe e contrassegnata negli elaborati grafici della Variante generale con numerazione progressiva a partire dall'unità, sono ammissibili su tutte le costruzioni:

 

                          25.1.1.     interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti nei precedenti artt. 7.1.1. e 7.1.2., segnalando  eventualmente dove le opere da intraprendere siano finalizzate all'ottenimento di abitabilità o agibilità;

                          25.1.2.     interventi manutentivi, di cui nel precedente art. 25.1.1., orientati dal metodo del restauro sulle costruzioni vincolate ai sensi delle leggi vigenti o tutelate attraverso le presenti Norme.

 

                          Sono altresì ammissibili su tutte le costruzioni esistenti:

 

25.1.3.         interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti nel precedente art. 7.1.3., sulle costruzioni come sopra;

25.1.4.         interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti nei precedenti artt. 9.1.1. e 9.1.2. inoltre;

25.1.5.     interventi di nuova costruzione, come definiti nei precedenti artt. 9.1.3. e 9.1.4..

25.1.6.     in presenza di edifici ricettivi è da fare riferimento alle norme del successivo art. 28.6 (D28) e seguenti.

 

25.2.                  I parametri urbanistici, da osservare negli interventi di cui nei precedenti artt. 25.1.4. e 25.1.5., sono quantificati nelle sottostanti tabelle:

 

 

B1           area  residenziale  semintensiva  - satura  o  di  completamento

 

Gf

Cp

If

m3/m2

Hr

m

Rc

%

Ro

%

Pp

m2xm3

Pp

m2xm2

Sm

m2

Sd

 

IIa

 -

2,00

11,20

40*

40*

-

1 x 10

500

 -

IIIa

 -

2,00

11,20

40*

40*

1 x 3

-

500

 -

IIIb

 -

2,00

11,20

40*

40*

1 x 5

-

500

 -

IIIe

 -

2,00

11,20

40*

40*

1 x 5

-

500

 -

IIIg

 -

2,00

11,20

40*

40*

1 x 3

-

500

 -

IV

 -

2,00

11,20

40*

40*

1 x 10**

-

500

 -

 

*              - al netto delle cessioni eventualmente compiute per aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria;

**            - il primo posto auto per ciascun nuovo alloggio deve essere ricavato in spazio chiuso;

 

Nella zona individuata da apposito perimetro con simbolo  ٭  , l’edificazione avverrà con i seguenti indici e prescrizioni: If 2,00 mc/mq - Hr 11,50 ml - Rc 40% - Ro 40% - Destinazioni ammesse Gf IIIa) max 30% slp - Gf IIIe) min 70% slp

 

 

 

B2           area residenziale semiestensiva - satura o di completamento

 

Gf

Cp

If

m3/m2

Hr

m

Rc

%

Ro

%

Pp

m2xm3

Sm

m2

Sd

 

IIIa

 -

1,50

11,20

25*

30*

 1 x 3

1.000

 -

IIIe

 -

1,50

11,20

25*

30*

 1 x 5

1.000

 -

IIIg

 -

1,50

11,20

30*

36*

 1 x 3

1.500

 -

IV

 -

1,50

11,20

25*

30*

1 x 10**

700

 -

 

*              - al netto delle cessioni eventualmente compiute per aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria;

**            - il primo posto auto per ciascun nuovo alloggio deve essere ricavato in spazio chiuso;