1.1. Attraverso la Variante generale del PRG (di seguito denominata Variante generale) il Comune:
1.1.1. tutela il territorio, in quanto risorsa per il migliore assetto e qualità dello spazio fisico;
1.1.2. definisce, coordina e controlla le destinazioni d'uso del suolo per uno sviluppo organico dei propri insediamenti residenziali e produttivi in rapporto alle loro infrastrutture e attrezzature tecnologiche e sociali;
1.1.3. indirizza la programmazione delle attività incidenti sulla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
1.2. Più in particolare la Variante generale è finalizzata nel quadro del proprio apporto all'accoglimento e alla migliore definizione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ovvero:
1.2.1. alla conservazione e trasmissione di spazi, costruzioni e sistemi rappresentativi della "cultura" cittadina nelle sue manifestazioni antiche e recenti;
1.2.2. alla valorizzazione complessiva del territorio come "città ecologica" in quanto vocazione, culturale e politica, della società e del governo locali.
1.3. La Variante generale – operando sul territorio di Comune classificato “sismico” nella legislazione, nazionale e regionale vigente – richiama, infine, i principali aspetti tecnico-urbanistici e tecnico-edilizi delle misure di prevenzione in materia come riportate nel D.M. 16.1.1996.
2.1. L'uso del suolo e le trasformazioni urbanistico-edilizie, di cui nel successivo art. 4., sono soggetti alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti Norme e in particolare dei successivi artt. 18., 19. e 20., alle disposizioni del regolamento edilizio nonché degli altri regolamenti comunali per quanto non in contrasto con il dettato delle Norme stesse.
2.2. Le Norme tecniche di attuazione della Variante generale integrano le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati grafici di quest'ultima e posseggono la medesima efficacia obbligatoria anche agli effetti delle misure di salvaguardia sancite nella legislazione in vigore. Per quanto non espressamente richiamato e salvo misure più restrittive dettate nella stessa Variante generale e nelle presenti Norme, sono da applicare le disposizioni, regionali e nazionali, vigenti in materia urbanistica.
2.3. Gli edifici esistenti, in quanto regolari rispetto alla disciplina vigente al momento della loro costruzione o legittimati tramite il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere oggetto di trasformazione edilizia anche dove contrastino con l'indice di densità fondiaria (If) e con il rapporto di copertura (Rc), come definiti nei successivi artt. 5.8.1. e 5.9., purché gli interventi siano limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti nei successivi artt. 7.1.1. e 7.1.2., e alla ristrutturazione edilizia, nei soli casi di cui nei successivi artt. 9.1.1. e 9.1.2.. Qualora tali edifici ricadano entro gli spazi di rispetto, di cui nel successivo art. 33., e costituiscano pertinenza o accessori di altro edificio, ubicato all'esterno degli spazi stessi, possono essere demoliti e ricostruiti, accorpandoli a quest'ultimo.
La Variante generale, di cui in epigrafe, è costituita dai seguenti documenti:
- relazione;
- norme tecniche di attuazione;
- dai seguenti elaborati grafici integrativi:
A. Azzonamenti e viabilità scala 1:5.000
A.01. Savio
A.02. Milano Marittima nord
A.03. Savio, Ragazzena
A.04. Milano Marittima
A.05. Castiglione
A.06. Salina
A.07. Cervia
A.08. Cannuzzo, Pisignano
A.09. Villa Inferno, S.Andrea
A.10. Pinarella, Tagliata
A.11. Montaletto, Confine
A.12. Montaletto
B.C. Ambiente e paesaggio
B.1.1. Risorse tutelate scala 1:16.000
C.1.1. Orientamenti fondiari scala 1:16.000
C.1.2. Struttura centuriata scala 1:10.000
D. Cartografia di riferimento per l'applicazione del successivo art. 28., deliberata in sede di Variante specifica in adempimento della Legge regionale 28/90 e, adottata con delibera C.C. n. 75 del 18.06.92 e controdedotta con delibera di C.C. n. 68 del 29.06.93, in scala 1:5.000;
D.1. Delimitazione di "campi" e "fasce" di cui nel successivo art. 28.;
D.2. suddivisione dei "lotti speciali" di cui nel successivo art. 28.8..
E. Schede scala 1:2.000
E.1. Cervia Titano
E.2. Cervia Milazzo
E.3. Cervia Bova
E.4. Cervia Malva
E.5. Cervia Di Vittorio 1
E.6. Cervia Cilea
E.7. Milano Marittima Petrarca
E.8. Castiglione 1
E.9. Cervia Di Vittorio 2
E.10. Castiglione 2
Fanno parte integrante dei sopraelencati documenti ed elaborati grafici:
F. la Disciplina particolareggiata del Centro Storico, adottata con delibera di C.C. n. 122 del 18.12.97, controdedotta con delibera di C.C. n. 23 del 28.04.99 e approvata dalla Provincia con atto n. 1146 del 22.12.99;
G. Individuazione zone omogenee per la localizzazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti.
H. Individuazione delle zone soggette ai vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 490 del 19.10.1999.
4.1. Gli interventi di recupero edilizio, come definiti nel successivo art. 7., sono da considerare di trasformazione edilizia e partecipano agli oneri di urbanizzazione nei limiti di cui nel successivo art. 7.2..
4.2. Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, come definiti nel successivo art. 9., partecipano per intero agli oneri di urbanizzazione.
4.3. Le trasformazioni di destinazione d'uso:
4.3.1. non
partecipano agli oneri di urbanizzazione,
quando avvengono all'interno dei singoli gruppi funzionali (Gf come definiti
nel successivo art. 6.) senza esigere opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria e
straordinaria, come definite nei successivi artt. 7.1.1. e 7.1.2., e,
quando, in presenza o meno delle opere stesse, il transito da un sottogruppo a
un altro all'interno dello stesso Gf non comporti conguagli di oneri di
urbanizzazione a favore dell'Amministrazione comunale ai sensi dell’art.
4.3.2. partecipano agli oneri di urbanizzazione quando:
a. pur avvenendo all'interno dei singoli Gf senza comportare conguagli, di cui nel precedente art. 4.3.1., causino incremento di unità immobiliari (Ui come definita nel successivo art. 5.12.2.);
b. pur sempre avvenendo all'interno dei singoli Gf comportino i conguagli di cui nel precedente art. 4.3.1.;
c. esigano opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria;
d. avvengano da un Gf a un altro Gf indipendentemente dal fatto che comportino o meno incremento di unità immobiliari od opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4.4. I sottotetti resi accessibili con scala fissa partecipano ai costi di costruzione per la superficie del piano misurata dall’altezza interna netta di ml 1,70.
5.1. Al fine di individuare i requisiti urbanistici ed edilizi degli interventi consentiti sul territorio comunale sono assunti nella presente Variante generale i seguenti "parametri" urbanistici, elencati di seguito in ordine alfabetico, le relative definizioni nonché i criteri di misurazione, quando indicati.
5.2. Accessibilità e
compattezza di aree costituenti ambito del piano esecutivo, di cui nei
successivi artt. 16. e 17., o da cedere al Comune per le attrezzature comunali
di progetto, di cui nei successivi artt. 16., 17., 28.3. e 32., da verificare
in termini di:
5.2.1. agevole accesso ai veicoli normalmente in circolazione;
5.2.2. rapporto fra area e perimetro non inferiore a 3/16 del lato del quadrato equivalente;
5.2.3. forma: nessuna diagonale della figura planimetrica deve, anche parzialmente, cadere fuori dal perimetro di questa ultima.
5.2.4. L'Amministrazione comunale può consentire:
a. rapporti e forma divergenti da quelli prescritti nei precedenti art. 5.2.2. e 5.2.3., dove imposti dalla figura planimetrica riscontrabile negli elaborati grafici della Variante generale, ovvero qualora il progetto urbanistico sia ritenuto comunque funzionale;
b. l'accesso alle aree da destinare ad
attrezzature comunali attraverso corridoio, di larghezza non inferiore a
5.3. Altezza delle costruzioni = H:
5.3.1. altezza regolamentare = Hr: da misurare a partire dalla più bassa fra la quota del colmo stradale e la quota media del lotto, o dei lotti limitrofi se a quota superiore, fino alla quota dell'intersezione dell'intradosso del soffitto e del filo interno della muratura perimetrale oppure alla quota media dell'inclinata del tetto quando coincida con il soffitto di locali computati in Ve, come definito nel successivo art. 5.13.1..
5.3.2. altezza lorda di piano = Hl: da misurare da pavimento a pavimento con esclusione del solaio della copertura dell'edificio, di volumi e vani tecnici, nonché di spessori, indotti da motivi statici ed impiantistici, come specificati nel regolamento edilizio.
5.4. Area di pertinenza. Il lotto, utilizzato per il calcolo di Ve, come definito nel successivo art. 5.13.1., costituisce superficie di pertinenza dell'intervento. L'area di pertinenza, relativa agli edifici esistenti o costruiti successivamente in attuazione della presente Variante generale, non potrà essere ulteriormente conteggiata ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità, se non per saturare l'edificabilità massima ammessa nelle presenti Norme.
Un'area di pertinenza è satura quando gli edifici costruiti abbiano utilizzato la massima volumetria edificabile consentita nelle Norme stesse: il vincolo di pertinenza dura sino alla demolizione di questi ultimi.
Negli elaborati richiesti per gli strumenti esecutivi dovranno sempre e obbligatoriamente apparire: l'individuazione planimetrica delle aree di pertinenza con i relativi estratti di mappa e i dati catastali delle proprietà; la dimostrazione dell'esattezza del calcolo volumetrico, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l'atto d'identificazione, di cui sopra, dovrà essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto.
Allorché le aree di pertinenza siano composte da lotti separati o comprendessero parti di suolo di proprietà diversa da quelle o quella che compiranno l'intervento, i promotori di quest'ultimo dovranno dimostrare e documentare l'assenso della proprietà delle aree così vincolate a rinunciare al proprio diritto di utilizzare, in tutto o in parte, l'indice di edificabilità.
Del vincolo pertinenziale sarà stipulato formale atto di servitù a cura e spese dei proprietari, che sarà registrato o reso pubblico secondo le procedure di legge.
Agli edifici esistenti viene attribuita all'atto di richiesta di concessione o di intervento esecutivo, qualora non sia altrimenti desumibile dagli atti comunali, una area di pertinenza fondiaria in base agli indici di zona previsti nella disciplina urbanistica vigente.
5.4.1. Area di pertinenza diretta = Ad: comparto o lotto sul quale il volume del manufatto può essere costruito in funzione di quello generato dalla sua area o, eventualmente, del cumulo di quest'ultimo con la volumetria edilizia trasferita da una o più aree separate e pertanto di pertinenza indiretta dell'intervento, ai sensi del successivo art. 5.4.2..
Un'area di pertinenza diretta è satura quando sia stato raggiunto il volume massimo di cui nel successivo art. 5.13.2..
5.4.2. Area di pertinenza indiretta = Ai: lotto dal quale la volumetria del manufatto costruibile è trasferita su altro lotto.
5.5. Coefficiente di ponderazione funzionale = moltiplicatore dell’indice di densità attribuito alla destinazione d'uso (posto in testa a ciascuna riga) nella tabella esemplificativa, di cui nel successivo art. 6.3., per adeguarlo ad altre destinazioni eventualmente previste nelle righe successive, tramite la convenzione, di cui nel successivo art. 15.3..
5.6. Distanze:
5.6.1. distanza dai confini del lotto o di zona = Dl;
5.6.2. distanza fra le costruzioni pertinenti a un unico lotto = Dc;
5.6.3. distanza dal confine di strade pubbliche = Ds.
5.6.4. Dl delle nuove costruzioni non deve essere inferiore a m 5 e comunque alla metà di Hr, come definita nel precedente art. 5.3., del corpo più elevato.
Saranno ammissibili Dl - ed eventualmente Dc e Ds - inferiori (rispetto a quanto stabilito nel presente comma 5.6.), nel quadro di strumenti esecutivi, come definiti nel successivo art. 16., dotati di previsioni planivolumetriche od operanti per il recupero del patrimonio esistente, o nel caso di edifici pubblici o di pubblico interesse.
Dl può scendere fino a m 3, per le costruzioni con altezza inferiore a Hr 7,5, nei soli casi:
- di edifici prospettanti aree di proprietà pubblica o individuati negli elaborati grafici della Variante generale ove risultino destinati a parco attrezzato per il gioco e lo sport o a parcheggio scoperto di uso pubblico;
-
di ampliamenti di edifici regolarmente costruiti
entro la data di approvazione del P.R.G. previgente (20.02.1974), dove la
parete risulti sprovvista di vedute e sia rispettata una distanza minima tra
edifici antistanti di
- di volumi tecnici imposti dalla legislazione vigente, dove non ubicabili all’esterno dell’edificio esistente alle distanze prescritte ai sensi delle presenti norme.
Non si considerano
influenti, ai fini della verifica del distacco tra pareti, le porzioni di
edifici esistenti aventi Hr inferiore a
Nelle sole zone sature
B1, gli edifici esistenti o loro parti aventi altezza ³
Dalla verifica di Dl sono esclusi i lotti contigui agli spazi sottoposti a servitù di legge, di cui nel successivo art. 33., e le aree destinate a verde privato di cui al successivo art. 45.5..
Dc, per pareti prive di vedute, non deve essere inferiore ad Hr dell’edificio più elevato; sono da considerare separatamente le costruzioni la cui continuità risultasse costituita da costruzioni non computabili nel calcolo della Ve e/o della Sc.
5.6.5. Le costruzioni in aderenza sono ammissibili, anche per altezze superiori o inferiori, nel caso di edifici preesistenti costruiti su confine o attraverso progetto unitario esteso a due o più lotti edificabili, contigui l'uno all'altro, presentato con il consenso dei proprietari dei lotti stessi.
5.6.6.
La distanza fra pareti finestrate dello stesso
edificio, che si fronteggiano per uno sviluppo superiore a
Le norme del Codice civile prevalgono, dove più restrittive, su quelle dettate nei precedenti articoli.
5.6.7. Ds delle nuove costruzioni non può essere inferiore alla metà di Hr e comunque a:
-
-
-
5.6.8 Le limitazioni di cui ai precedenti articoli non sono da applicare:
- ai manufatti di modesta entità per impianti tecnologici di interesse pubblico (cabine Enel, telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc.);
- a chioschi, pensiline, cabine, opere monumentali;
-
alle coibentazioni esterne su edifici esistenti,
per uno spessore non superiore a
- in ogni caso le distanze da osservare non potranno essere inferiori ai minimi stabiliti dal Codice Civile.
5.6.9. Gli allineamenti a distanze inferiori, che prevalessero su aree di pubblica circolazione ricadenti in zone territoriali omogenee classificate sub B, possono essere mantenuti per non compromettere la coerenza dell’assetto complessivo preesitente.
5.6.10 le distanze minime
dalle strade per i fabbricati facenti capo al Gf IIIf, è di
5.6.11. Le disposizioni, di cui ai precedenti articoli, sono integrate dalle più restrittive norme del Codice della strada e da quelle per le costruzioni in zone sismiche riportate per estratto a fine articolo.
5.7. Edifici e costruzioni:
5.7.1. edificio d'uso privato = manufatto destinabile secondo i Gf consentiti ai sensi della successiva Parte seconda con esclusione di quelli subordinati al vincolo alberghiero ai sensi della legislazione nazionale e della legge regionale 42/81;
5.7.2. edificio ricettivo = manufatto destinabile secondo i Gf subordinati al vincolo alberghiero ai sensi della legislazione nazionale e della legge regionale 42/81;
5.7.3. costruzione accessoria = ogni altro manufatto accessorio (cantina o magazzino, autorimessa, volume tecnico);
5.7.4. costruzione in generale = l'insieme dei manufatti abitabili, agibili e non;
5.7.5. manufatto abitabile/agibile = edificio, come sopra, dotato di abitabilità (residenza) o agibilità (altri usi).
5.8. Indici:
5.8.1. indice di densità
fondiaria = If (m3/m2):
massimo Ve, come definito nel successivo art. 5.13.1., costruibile in
soprassuolo o parzialmente interrato.
Per le destinazioni d’uso di cui al gruppo
funzionale GfIII f) (servizi per l’ospitalità), il parametro utilizzato è l’
utilizzazione fondiaria, Uf (m2/m2) ed esprime
la massima superficie lorda di pavimento (slp) realizzabile.
5.8.2. indice di densità territoriale = It (m3/m2): media di Ve costruibile in soprassuolo o sottosuolo su un comparto di intervento perimetrato nella presente Variante o nei suoi PPA ovvero definito come St nel successivo art. 5.11.6.;
5.8.3. indice di volumetria edilizia composta = Ivc (m3/m2): Ve ottenibile, coinvolgendo aree di pertinenza diretta e indiretta di cui nei precedenti artt. 5.4.1 e 5.4.2.;
5.8.4. indice di volumetria massima = Ivm (m3/m2): Ve concentrabile su un singolo lotto anche mediante trasferimenti volumetrici da aree di pertinenza indiretta.
5.9. Rapporto di copertura = Rc: percentuale di Sc, come definita nel successivo art. 5.11.1., ammissibile su Sf, come definita nel successivo art. 5.11.3..
Rc può variare in rapporto a singoli Gf di cui nel successivo art. 6.: la sua soglia più elevata (o Rc maggiore fra quelli consentiti rispetto ai Gf selezionati nell'intervento in esame) conforma il perimetro massimo delle costruzioni che individua slp, come definita nel successivo art. 5.11.4., da destinare per intero al Gf corrispondente.
5.10. Rapporto di occupazione del
sottosuolo = Ro: rapporto, in percentuale, fra superficie occupabile nel
sottosuolo di ciascuna Ad, come definita nel precedente art. 5.4.1. con vani
abitabili o accessori dell'edificio nonché con spazi coperti per l'accesso ad
autorimesse e la manovra delle auto posti al di sotto della quota di + 0,90
sopra il colmo stradale: il rapporto è comprensivo di Rc, come definito nel
precedente art. 5.9. e non può comportare opere a distanza dai confini del
lotto inferiore a
5.11. Superfici:
5.11.1. superficie coperta = Sc: proiezione sul lotto del massimo ingombro orizzontale di Ve, come definito nel successivo art. 5.13.1., comprese le superfici dei porticati pubblici e privati;
5.11.2. superficie del lotto di intervento = S;
5.11.3. superficie fondiaria = Sf: superficie di riferimento per l'applicazione dell'Indice di densità fondiaria, di cui nel precedente art. 5.8.1.: la superficie dell'area di pertinenza deve essere misurata al netto di ogni porzione del suolo destinata a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve essere sistemata e mantenuta a verde;
5.11.4.
superficie lorda di pavimento = slp: somma delle
superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali di
tutti i piani e i soppalchi abitabili o agibili, fuori terra ed eventualmente
seminterrate o interrate, qualora abitabili, dei piani sottotetto aventi Hm
superiore a ml
- ai porticati liberi, qualora di uso pubblico;
-
ai porticati come sopra di uso privato, purché
la loro altezza netta non superi
-
ai balconi, scale aperte e terrazzi aperti
nonché alle logge aventi profondità non superiore a
- ai cavedi;
- ai vani corsa degli ascensori (con esclusione della slp della piattaforma) nei fabbricati ad uso albergo;
- alle scale richieste per particolari motivi di sicurezza e ai vani corsa degli impianti di sollevamento aggiunti all'esterno dei corpi di fabbrica nel caso di edifici esistenti sprovvisti di tali impianti;
- ai volumi tecnici, come definiti nel successivo articolo 5.13.3.;
-
ai piani
interrati o parzialmente interrati privi dei requisiti di abitabilità e costituenti accessori di unità immobiliari
comprese le autorimesse purché l'estradosso del loro solaio non ecceda la quota
+
-
ai piani
parzialmente interrati di edifici facenti capo al GF IIIf, privi dei requisiti
di abitabilità (spazi cioè destinati esclusivamente a servizi e non alla
presenza prolungata di persone) e costituenti accessori dell'unità immobiliare
purché l'estradosso del loro solaio non ecceda la quota +
- ai piani sottotetto con Hm non superiore a ml 1,50, destinati esclu-sivamente a deposito occasionale e privi di impianti sanitari, di balconi aggettanti, di pensiline dotate di balaustre e di logge;
i sottotetti autorizzati con titolo abilitativo rilasciato in data antecedente il 28.08.2003 (data di esecutività della delibera di adozione della V.S. “Sottotetti”), aventi Hm non superiore a ml 1,50 e dotati di balconi aggettanti, di pensiline dotate di balaustre e di logge, possono conservarli senza che ciò determini Slp.”
-
agli spazi in
"franchigia" destinati ai sensi del successivo art. 6.1.13.;
5.11.5. superficie massima o minima di intervento = SM o Sm: superficie (misurata in m2), massima (SM) o minima (Sm), pertinente a interventi, previsti nelle presenti Norme.
La superficie minima va sempre rispettata salvo i casi in cui risulti precostituita in data antecedente all'adozione delle presenti Norme;
5.11.6. superficie territoriale = St: superficie di riferimento per la applicazione dell'indice di densità territoriale (It, di cui nel prece-dente art. 5.8.2.): superficie lorda complessiva del suolo oggetto di intervento, comprensiva sia delle aree destinate alla edificazione che di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria.
In essa non sono compresi gli spazi già acquisiti alla proprietà pubblica e destinati ad attrezzature pubbliche al servizio di altri insediamenti.
Sono comunque esclusi dalla superficie territoriale gli spazi destinati alla viabilità statale e provinciale e alle attrezzature facenti capo ai Gf VIII, IX, X, XIII, di cui nel successivo art. 6.;
5.11.7. superficie da cedere per standard pubblici = Sd;
5.11.8. superficie privata da asservire a parcheggi pertinenziali = Pp.
5.11.9. Superficie
di vendita = S.V.: la misura
dell’area o delle aree desti- nate alla vendita, comprese quelle occupate da
banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti,
adibiti all’espo-sizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di
vendita.
Non
costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini,
depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, e altri
servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di
“avancassa”, purchè non adibiti all’esposizione di merci.
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
La superficie
di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la
vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna
differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per
l'edilizia e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di
vendita. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la
sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo tra Comune e operatore
commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'art. 7
del D.Lgs. 114/98. Con il suddetto atto l'operatore s'impegna a non introdurre
e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a
comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi
variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.
5.12. Unità:
5.12.1. unità edilizia = Ue: manufatto agibile, composto da una o più unità immobiliari, identificabile in quanto afferente a un’unica Ad, di cui nel precedente art. 5.4.1.;
5.12.2. unità immobiliare = Ui: unità insediativa, destinata alla residenza o ad attività secondarie e terziarie.
5.13. Volume:
5.13.1. volume edilizio = Ve: porzione di spazio, misurata in m3,
occupata da un edificio. Ai fini del calcolo della densità territoriale o
fondiaria, si ricava moltiplicando slp di ogni piano (compresa quella dei
sottotetti, o parti di questi ultimi, in quanto accessibili ai sensi del
precedente art. 5.11.4.) per Hl come definito nel precedente art. 5.3.2.;
5.13.2. volume massimo = VM: porzione di spazio, misurata in m3,
occupabile sul lotto al lordo della volumetria eventualmente trasferita e nel
rispetto dei parametri H e D di cui nei precedenti artt. 5.3. e 5.6.;
5.13.3. volume tecnico = spazio, coperto o scoperto; destinato agli impianti centralizzati di edifici civili (idrici e termici, di condizionamento dell'aria e sollevamento meccanico di merci e persone, di raccolta dell'immondizia e via dicendo) industriali e agro-produttivi (in aggiunta a quelli sopraelencati come camini speciali, sili e simili) ispezionabile, ma non fruibile stabilmente da persone.
5.14 Definizioni inerenti al
commercio
5.14.1. Settori merceologici fondamentali
a) vendita di prodotti alimentari
b) vendita di prodotti non alimentari
Al fine dell’applicazione degli standards e della dotazione di parcheggi privati, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva”
5.14.2 commercio all’ingrosso : l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. ( D.Lgs 114/98, art. 4);
5.14.3 commercio al dettaglio : l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. (D.Lgs 114/98, art.4)
5.14.4. Tipologie fondamentali di esercizi commerciali:
a) esercizi di vicinato: esercizi aventi S.V. non superiore a 250 mq.;
b) medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi S.V. compresa fra 250 e 1500 mq.;
c) medio grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi S.V. compresa fra 1500 e 2500 mq.;
d) grandi strutture di vendita :gli esercizi e i centri commerciali aventi S.V. compresa fra 2500 e 4500 mq. per la vendita di prodotti alimentari, e aventi S.V. compresa fra 2500 e 10.000 mq. per la vendita di prodotti non alimentari;
e) grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari di almeno 4500 mq.di S.V. e di almeno 10.000 mq. di S.V. di prodotti non alimentari;
5.14.5: centro commerciale: si definisce centro commerciale una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazio di servizio gestiti unitariamente.
I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc..).
Nell’ambito dei centri commerciali si definisce:
a) centro commerciale di vicinato : centro commerciale nel quale gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio piccola struttura;
La Gazzetta ufficiale ha pubblicato il Dpr 26 aprile 1993, n. 147 che modifica le distanze dalle strade. Si riproduce il nuovo testo coordinato degli articoli 26 e 287 del Regolamento e dal DPR n. 610 del 16 settembre 1996, tali distanze si applicano, come è ben noto, anche alle strade esistenti in attesa dell’apposito regolamento per la classifica di queste ultime che dovrà essere emanato entro il 1994.
Art. 26 (Art. 16 Cod. str.), così come modificato ed integrato dall’art.
24 del D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 (fasce di rispetto fuori dai centri abitati*).
1.
La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare
nell’aprire canali, fossi o nell’eseguire qualsiasi escavazione lateralmente
alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od
escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a
2.
Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del
codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove
costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli
ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a)
b)
c)
d)
e)
3. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a)
b)
c)
4.
Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare
nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e
consistenza lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
a)
b)
5.
Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite
distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della
circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a
demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la
costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e
consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di
quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare
per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla
massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del
ciclo vegetativo e comunque non inferiore a
7.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare
per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere
stagionale, tenute ad altezza non superiore ad
8.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare
per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza
superiore ad
9.
Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e
colture preesistenti.
Art. 28 (Art. 18 Cod. str.) (Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri
abitati).
a)
b)
a) m. 3 per le strade di tipo A;
b) m. 2 per le strade di tipo D.
Definizione e classificazione delle strade ai sensi dell’Art. 3 del
Codice della Strada (D.L. 285/92).
Le strade
sono classificate in relazione
alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti
tipi:
A) autostrade
B) strade extraurbane principali
C) strade extraurbane secondarie
D) strade urbane di scorrimento
E) strade urbane di quartiere
F) strade locali.
Il Ministero dei LL.PP. entro il 1994 emanerà le norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti (Art. 13 Codice della Strada D.LGS 285/92).
NB. Le perimetrazioni dei centri abitati sono attualmente definite con delibera di G.C. n. 648 del 19.04.94, salvo successive modifiche ed integrazioni.
C. EDIFICI
C.1. Sistemi costruttivi.
Gli
edifici possono essere costruiti con:
a) struttura in muratura ordinaria
o in muratura armata;
b) struttura intelaiata in cemento
armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
c) struttura a pannelli portanti,
intendendosi per tale quella realizzata in tutto o in parte con pannelli aventi
funzione portante, prefabbricati o costruiti in opera. I pannelli possono
essere costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato o
prefabbricati in muratura armata;
d) struttura in legno.
C.2. Altezza massima dei nuovi edifici.
Per
ogni fronte esterna l’altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima
differenza di livello fra il piano di copertura più elevato ed il terreno,
ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate
vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e negli edifici
in piano i limiti riportati nella tabella 2.
Nel
caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d’imposta della
falda e, per le falde con imposte a quote diverse, dalla quota d’imposta della
più alta.
|
|
Altezza massima (m) |
|
|
|
S = 6 |
S = 9 |
S = 12 |
|
|
Legno |
10 |
7 |
7 |
|
Muratura ordinaria |
16 |
11 |
7,5 |
|
Muratura armata |
25 |
19 |
13 |
|
Pannelli portanti |
32 |
25 |
16 |
|
Intelaiatura |
|
nessuna limitazione |
|
Sono
esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale e degli
ascensori.
Nel
caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o seminterrato la differenza di
livello (misurata sulla stessa verticale) tra il piano più elevato di copertura
(o la quota d’imposta delle falde) e quello di estradosso delle strutture di
fondazione, può eccedere di non più di quattro metri i limiti stabiliti dalla
precedente tabella.
Nelle
strade o nei terreni in pendio le altezze massime di cui alla precedente
tabella possono essere incrementate di
Per
le costruzioni in legno è ammessa la realizzazione di uno zoccolo in muratura e
malta cementizia o in calcestruzzo semplice o armato, la cui altezza non può
superare i quattro metri. In tal caso i limiti di cui alla precedente tabella 2
vanno riferiti alla sola parte in legno.
C.3. Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale.
Quando
un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei
quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel
precedente punto C.2 e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste
nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici,
la sua altezza H, per ciascun fronte dell’edificio verso strada, valutata con i
criteri di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori, espressi in
metri:
|
per |
L £ 3 |
H = 3 |
|
per |
3 < L £ 11 |
H = L |
|
per |
L > 11 |
H = 11 + 3 (L - 11) |
in
cui con L viene indicata la minima distanza tra il contorno dell’edificio e il
ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata.
Agli
effetti del presente punto deve intendersi:
a) per contorno dell’edificio la
proiezione in pianta del fronte dell’edificio stesso, escluse le sporgenze di
cornici e balconi aperti;
b) per strada l’area di uso
pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio
inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;
c) per ciglio la linea di limite
della sede stradale o dello spazio di cui al punto b);
d) per sede stradale la superficie
formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.
Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall’angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.
Nelle
zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all’art. 18 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64 devono essere rispettate solo le limitazioni previste nei regolamenti
locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici. Le strutture
secondarie e gli elementi non strutturali che si trovano al di sopra dei piani
di copertura devono essere efficacemente ancorati alla struttura principale.
C.4. Distanza fra gli edifici.
C.4.1 INTERVALLI D’ISOLAMENTO
La
larghezza degli intervalli d’isolamento, cioè la distanza minima fra i muri
frontali di due edifici, è quella prescritta dai regolamenti comunali purché
detti intervalli siano chiusi alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei
pedoni.
In
caso contrario sono da considerarsi, agli effetti del precedente punto C.3,
quali strade.
C.4.2. EDIFICI CONTIGUI
Due
edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non
costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa solidarietà
strutturale.
Nel
caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi devono essere
forniti di giunto tecnico di dimensione non minore di:
d (h) = h/100
ove
d (h) è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire
dallo spiccato delle strutture in elevazione.
Analogo
dimensionamento deve adottarsi in corrispondenza dei giunti di dilatazione
degli edifici.
N.B. Per una corretta applicazione delle norme ai sensi della circolare della Regione Emilia Romagna n. 11084 del 16/04/1996 si precisano le seguenti definizioni:
AMPLIAMENTO: incrementi delle superfici
esistenti qualora vengano realizzati per sopraelevazione di “parti
dell’edificio di altezza inferiore a quella massima dell’edificio stesso”.
SOPRAELEVAZIONE: “incrementi di superficie
realizzati attraverso aumento del numero dei piani”.
NUOVA COSTRUZIONE: viene considerata nuova costruzione anche “l’ampliamento con costruzione da cielo a terra, separato dalla costruzione preesistente mediante giunti”.
6.1. Le destinazioni d'uso (elencate per singole funzioni, e articolate per "gruppi funzionali" di seguito designati con la sigla Gf), sono raccolte, secondo il criterio della reciproca compatibilità, come segue.
6.1.1. Gf I
(attività primarie)
a) residenza rurale connessa alla conduzione del fondo;
b) servizi e attività agricole produttive con esclusione di quelle elencate successivamente;
c) allevamento avicolo;
d) allevamento ovino, caprino e bovino;
e) allevamento suino domestico fino a 10 capi;
f) allevamento equino;
g) attività e servizi agrituristici;
h) attività di lavorazione, conservazione e vendita di prodotti dell'azienda agricola;
i) attività di soggiorno e cura per gli animali domestici.
6.1.2. Gf II (attività secondarie)
a) attività industriali non inquinanti, non trasmettenti all'esterno rumore, calore, odori, vibrazioni molesti e non richiedenti deposito e manipolazione di materiali infiammabili o comunque pericolosi e quindi tollerabili quali:
-
laboratori per produzioni che non richiedono
l'uso di macchine rumorose, come compressori e simili, con slp, come definita
nel precedente art. 5.11.4., non superiore a
-
magazzini per deposito con slp, come definita
nel precedente art. 5.11.4., non superiore a
b) attività industriali, laboratori e magazzini, non inquinanti, non trasmettenti all'esterno rumore, calore, odori, vibrazioni e non richiedenti deposito o manipolazione di materiali infiammabili o comunque pericolosi senza limitazione di slp, come definita nel precedente art. 5.11.4.;
c) servizi industriali e per l'agricoltura centri di ricerca specializzata, magazzini generali, uffici di assistenza tecnica, di consulenza finanziaria, di intermediazione commerciale, mostre e vendite di vino e di prodotti agricoli, per il giardinaggio, per piccoli animali domestici;
d) servizi specializzati nel ramo turistico, spazi di commercio al dettaglio tradizionale per la vendita di prodotti locali e paracommerciali, spazi per esposizioni, servizi per l’ospitalità e di appoggio a impianti ludici all'aperto;
e) spazi per il deposito all'aperto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
f) servizi consolidati (mense e spacci aziendali, centri sociali, unità sanitarie, impianti sportivi e simili) per i lavoratori nonché parcheggi per i mezzi pesanti o degli addetti;
g)
uffici al servizio dell'unità produttiva e residenza di
custodia in misura proporzionata all'attività insediata ovvero in ragione del: per
gli uffici 10% di slp totale, come definita nel precedente art.
5.11.4., a partire da una cellula minima di
6.1.3. Gf
III (attività terziarie)
a) attività paracommerciali come agenzie bancarie e simili, farmacie, agenzie di viaggio, etc., erogatrici di servizi collettivi in ambienti tipologicamente assimilabili a quelli richiesti dal dettaglio tradizionale, con slp, come definita nel precedente art. 5.11.4 , non superiore a 300 mq, per punto vendita o simile; attività artigianali di servizio con lo stesso limite di slp, non trasmittenti rumori o comunque pericolosi;”
attività di commercio al dettaglio “tradizionale”, con superficie di vendita S.V., (come definita nel precedente art. 5.11.9)., non superiore a 250 mq. per punto di vendita o simile, e comunque con slp non superiore a 500 mq. ;
attività di bar con S.V. non superiore a 100 mq. e con slp non superiore a 300 mq.;
b)
servizi di magazzino, purché non comportanti deposito o
manipolazione di materiali infiammabili o comunque pericolosi e quindi
tollerabili in contesti residenziali con slp, come definita nel precedente art.
5.11.4., non superiore a
c)
attività
commerciali con slp, come definita nel precedente art. 5.11.4, fino a 2000 mq.,
e comunque con S.V., come definita nel precedente art. 5.11.9, non superiore a
1500 mq.; magazzini con slp, come definita nel precedente art. 5.11.4, non
superiore a 2000 mq.;
d) attività di commercio all’ingrosso con saltuaria e occasionale vendita al minuto; attività richiedenti tipi edilizi e infrastrutture assimilabili come discoteche e simili;
e) uffici, attività professionali, ritrovi e sedi di associazioni culturali, politiche, ricreative, sindacali, sportive, etc.;
f) servizi per l'ospitalità (come alberghi e simili; ristoranti purché di slp < al 20% della slp dell’albergo o simile);
g) servizi per l'ospitalità (come ristoranti, trattorie e bar);
h) servizi di ospitalità per la sosta e il soggiorno all'aperto di turisti provvisti di propri mezzi di pernottamento (camping) o in attrezzature leggere (bungalow);
i) servizi per il tempo libero (come teatri, cinematografi e simili);
l) servizi per la cura del corpo (come impianti per cure termali, laboratori, ambulatori e spazi di soggiorno e relativi servizi da destinare agli utenti);
m) sale d'uso collettivo attrezzate per manifestazioni culturali (concerti, conferenze, congressi e simili).
n) centri commerciali di vicinato composti da soli esercizi di vicinato con S.l.p. < 500 mq., S.V. < 250 mq. e la S.V. complessiva massima del centro commerciale non può essere superiore a 1500 mq.
6.1.4. Gf IV (residenza)
Abitazioni,
servizi collettivi inseribili nell'edilizia residenziale (come biblioteche ed
emeroteche, palestre, asili nido, consultori, dispensari, cappelle, autorimesse
private aperte all'uso pubblico e simili), purché non superino il 25% di slp,
come definita nel precedente art.
5.11.4., dell'unità edilizia; artigianato di servizio con slp non superiore a
6.1.5. Gf V (servizi per l'infanzia e istruzione obbligatoria)
Asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori: raggruppati negli elaborati grafici della Variante generale sotto la lettera S.
6.1.6. Gf
VI (attrezzature d'interesse comune)
a) servizi pubblici di interesse comune, ivi compresi gli uffici da destinare a enti pubblici e d'interesse pubblico e ai mercati comunali;
b) abitazioni destinate a studenti, anziani o persone assistite da servizi pubblici ivi compresi i soggiorni militari, le case per ferie e di vacanza gestite da associazioni senza fini di lucro;
c) servizi parrocchiali (come chiese, residenze e attrezzature parrocchiali);
d) altri servizi per i culti in genere e servizi di istruzione, assistenza e tempo libero gestiti da religiosi o privati;
e) musei dedicati alla tradizione locale;
raggruppati negli elaborati grafici della Variante generale sotto la lettera A.
Le attrezzature erogatrici dei servizi, di cui nel Gf VIc, sono gravate del solo vincolo di destinazione d'uso esteso al loro lotto di pertinenza all'entrata in vigore delle presenti Norme: quest'ultimo viene pertanto conteggiato ai fini del calcolo degli standard urbanistici, ma non è preordinato all'espropriazione del suolo per cause di pubblica utilità.
6.1.7. Gf
VII (parcheggi pubblici o di uso pubblico e approdi per la nautica da pesca e
da diporto)
a) parcheggi pubblici per autovetture, parcheggi di uso pubblico per almeno il 60% dei posti-auto disponibili;
b) approdi per la nautica da pesca e da diporto, impianti al servizio della navigazione: raggruppati negli elaborati grafici della Variante generale sotto la lettera P;
c) parcheggi e servizi tecnici per roulotte, camper e simili.
6.1.8. Gf
VIII (istruzione superiore)
Servizi pubblici per l'istruzione superiore (come scuole medie superiori ed eventualmente per il proseguimento dell'obbligo scolastico oltre il quattordicesimo anno d'età, ivi compresi gli annessi rurali per l'esercizio delle attività di ricerca sul campo):
raggruppati negli elaborati grafici della Variante generale sotto la lettera I.
6.1.9. Gf
IX (attrezzature per la sanità)
Servizi pubblici per la salute (come presidi, consultori, dispensari, ospedali e simili):
raggruppati negli elaborati grafici della Variante generale sotto la lettera H.
6.1.10. Gf X
(verde pubblico o di uso collettivo)
a) parco pubblico o di uso collettivo;
b) parco come sopra attrezzato con impianti sportivi all'aperto per una superficie non superiore al 10%, della quale non più di 1/10 coperto da costruzioni di servizio monopiano:
raggruppati negli elaborati grafici della Variante generale sotto la lettera V;
c) preparco ai sensi del successivo art. 41..
6.1.11. Gf XI
(attrezzature del verde pubblico o di uso collettivo)
a) impianti per spettacoli sportivi, scoperti o coperti e relative infrastrutture;
b) impianti per la pratica sportiva, scoperti o coperti;
c) spazi da riservare a impianti mobili per spettacoli temporanei:
raggruppati negli elaborati grafici della Variante generale sotto la lettera R.
6.1.12. Gf XII
(attrezzature cimiteriali e tecnologiche)
a) cimiteri;
b) servizi pubblici ed impianti tecnologici, coperti e scoperti, di interesse generale (ad esclusione degli impianti di cui al successivo articolo 6.3.4.);
c) stazioni ferroviarie;
d) rimesse per automezzi pubblici:
raggruppati negli elaborati grafici della Variante generale sotto la lettera T.
6.1.13. Gf XIII (attrezzature di
proprietà privata d'uso collettivo consentite su Ai come definita nel
precedente art. 5.4.2.)
a) parcheggi e autosili al servizio di alberghi e attività commerciali o d'uso collettivo;
b) impianti scoperti per la pratica sportiva;
c) giardini attrezzati con impianti all'aperto e chioschi per la vendita di bevande e simili, fiori e giornali.
6.1.14. Gf XIV
(attrezzature didattiche, museali e ricreative) del "territorio
antico" come definito nel successivo articolo 38.
a) spazi didattici, museali ed espositivi per la valorizzazione delle risorse del paesaggio e della Salina riscontrabili negli elaborati grafici della Variante generale e attraverso gli artt. 39. e seguenti delle presenti Norme;
b) impianti ricreativi e sportivi ricorrenti all'uso delle risorse di cui nel precedente art. 6.1.14.a).
6.2. I Gf, di cui nel precedente art. 6.1., sono:
6.2.1. subordinati agli indirizzi e alle eventuali prescrizioni dello “Schema infraregionale di assetto della rete distributiva della Provincia di Ravenna” per quanto concerne: Gf III c) e d);
6.2.2. subordinati alle previsioni del “Piano infraregionale della Provincia di Ravenna” per quanto concerne rispettivamente: Gf III i), Gf XI a) e b);
6.2.3. da considerare “a esaurimento”, dove le attività in essi comprese risultassero in contrasto con le presenti Norme.
In quest’ultimo caso sono vietati gli interventi che eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la ristrutturazione edilizia senza incremento di slp o Ve, come definite nei precedenti artt. 5.11.4. e 5.13.1.; fatta salva ogni iniziativa, cui l’Amministrazione comunale intenda fare ricorso per favorirne o imporne la rilocalizzazione.
6.3. La disciplina degli interventi, di cui nelle presenti Norme, è organizzata attraverso tabella riepilogativa del tipo:
Gf \p.u
|
Parametro urbanistico 1 |
parametro urbanistico i |
Gf 1
Gf 2
.... Gf i |
x1 x2 …….. xi |
xi xii …….. xiii |
6.3.1. La tabella è organizzata:
per colonne attestate ciascuna sui parametri urbanistici, come definiti nel precedente art. 5., eventualmente selezionati secondo le esigenze di disciplina urbanistica della singola area;
per righe attestate, invece, sui Gf come definiti nel precedente art. 6.
It è sempre uguale a 0,5 m3/m2 e non è pertanto riportato nelle singole tabelle, dove appaiono invece gli It corrispondenti ai singoli Gf: tranne che nelle zone omogenee E dove It scende a 0,03 m3/m2 per le costruzioni, destinate esclusivamente al Gf Ia, di cui nel precedente articolo 6.1.1., e sale da 0,03 m3/m2 a 0,07 m3/m2 per le costruzioni con altra destinazione. Di conseguenza:
- le soglie, eventualmente attribuite in modo articolato a If e pertanto reiterate nella tabella in corrispondenza di alcuni Gf, non costituiscono quantità cumulabili;
- le attrezzature comunali di progetto, di cui nel successivo art. 32., da allestire su aree cedute al Comune attraverso l'applicazione dei successivi artt. 10., 28.3., 32., sono da intendersi "fuori quota", nei limiti stabiliti attraverso i parametri urbanistici di cui nella successiva tabella 31.3..
6.3.2. Nelle zone territoriali omogenee, classificate negli elaborati grafici della Variante generale sub. C e D, gli interventi sono subordinati alla formazione di PP e PPp: il ricorso – immediato o nel corso del decennio di esecuzione di questi ultimi – alla convenzione integrativa, di cui nel successivo art. 15.3., del negozio da stipulare ai sensi dell’art. 28 della Legge nazionale 1150/1942 e sue successive integrazioni e modificazioni – è richiesto, quando venga fatto ricorso:
a) a Gf con Cp<1;
b) a trasferimenti di Ve.
Il calcolo di Ve è da farsi sull’area di pertinenza attribuita a ciascun Gf che può peraltro coinvolgere tutta Ad: nel caso del coinvolgimento parziale della stessa Ad, la sua area residua potrà fare riferimento a un altro Gf.
6.3.3. Rc è regolato in analogia con Ve.
6.3.4. Sono definiti impianti
“tecnologici di interesse generale di modeste dimensioni” tutti quegli impianti
a diretto sevizio della collettività aventi caratteristiche dimensionali tali
da non incidere sui connotati delle zone omogenee in cui sono inseriti. Tali
impianti sono indicativamente: le cabine elettriche, le stazioni di
pressurizzazioni del gas, le antenne di telefonia mobile, gli armadi di
controllo, le colonnine antincendio, nonché ogni altro impianto ad essi
riconducibile, avente caratteristiche similari.
6.3.4.1.
Per “modesta dimensione” deve intendersi un manufatto la cui superficie
coperta - Sc - non ecceda i 25 mq.
6.3.4.2.
Tali impianti non sono annoverabili all’interno del Gf XII lettera b).
6.3.4.3.
Gli impianti di cui al comma 6.3.4. possono essere localizzati in tutte
le zone omogenee del PRG, fermo restando eventuali altri vincoli che ne
ostassero l’insediamento.
7.1. Gli interventi, dei quali in epigrafe, sono definiti di:
7.1.1. manutenzione ordinaria, in quanto comportino:
opere di riparazione delle finiture degli edifici;
opere di sostituzione di queste ultime eseguite con materiali e tecniche uguali o simili a quelle presenti o caratteristiche negli edifici stessi; opere introduttive, sostitutive o integrative degli impianti tecnologici principali (idrici, fognari, termici, del gas e di sollevamento meccanico) nonché modifiche della distribuzione interna esclusivamente connesse all'adeguamento a norme di sicurezza vigenti e/o all'installazione degli impianti di cui sopra;
opere di riparazione e sostituzione, come sopra, coinvolgenti le co-struzioni in generale e in particolare le parti accessorie degli edifici.
7.1.2. manutenzione straordinaria, in quanto comportino: opere di modifica degli elementi (anche strutturali) degli edifici volte a garantirvi efficienza e sicurezza; opere introduttive, sostitutive o integrative di impianti tecnologici eccedenti quelli indicati nel precedente art. 7.1.1. (come le attrezzature igienico-sanitarie);
opere di accorpamento di Ui come definite nel precedente art. 5.12.2
Il tutto senza alterazione di slp e Ve, come definiti nei precedenti artt. 5.11.4. e 5.13.1. nonché di caratteri architettonici e profili tipologici di edifici e costruzioni.
7.1.3. restauro e risanamento conservativo, in quanto promuovano:
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite nel precedente art. 7.1.1. e 7.1.2., improntate dal metodo del restauro nonché gli interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, nella stessa prospettiva metodologica.
Opere e interventi devono rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali presenti in siffatto organismo, consentendovi destinazioni d’uso compatibili con la sua conservazione all’interno di Ui o Ue come definite nel precedente art. 5.12.: i frazionamenti delle prime sono consentiti quando orientati alla restituzione di caratteri storici dell’uso dell’organismo stesso.
7.2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, che comportino aumenti di slp e/o frazionamenti con incremento di Ui e/o mutamenti di destinazione d'uso, di cui nel precedente art. 4.3.2., partecipano agli oneri di urbanizzazione.
8.1. La rimessa in ripristino di costruzioni o di parti di esse, sottoposte a tutela attraverso le leggi nazionali 1089/39 e 1497/39, nel PTPR o nelle presenti Norme, dove lavori edilizi abbiano per qualsiasi causa provocato danneggiamenti o rovina, é obbligatoria e deve essere eseguita contestualmente alle opere in corso. Per tale ripristino sono di riferimento vincolante i documenti storici, grafici e fotografici a disposizione delle Amministrazioni pubbliche.
8.2. Nessuna procedura per il rilascio della licenza di abitabilità o agibilità può essere avviata per parti di unità edilizia nelle quali siano stati condotti interventi assentiti con concessione o autorizzazione, rilasciate in modo congiunto ad altre parti dei medesimi, danneggiate o rovinate.
8.3. Gli interventi di rimessa in pristino obbligatoria operanti sull'intera Ui, come definita nel precedente art. 5.12.2., e oltre, sono da considerare di nuova costruzione ai sensi del successivo art. 9.1.4., e partecipano pertanto agli oneri di urbanizzazione.
9.1. Gli interventi, dei quali in epigrafe, sono definiti di:
9.1.1. ristrutturazione edilizia parziale, in quanto comportino:
opere costituenti insieme sistematico tale da produrre un organismo parzialmente diverso tramite intervento integrativo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie volto alla riorganizzazione distributiva dell'edificio senza le limitazioni prescritte nei precedenti artt. 7.1.1. e 7.1.2., fermo restando l'obbligo di non aumentare Ve e slp e di non modificare l'involucro;
9.1.2. ristrutturazione edilizia totale, in quanto comportino:
opere costituenti insieme sistematico tale da produrre un organismo totalmente diverso tramite intervento integrativo di cui nel precedente art. 9.1.1., fermo restando l'obbligo di non aumentare Ve e di non modificare l'involucro delle costruzioni;
9.1.3. ristrutturazione edilizia congiunta a nuova costruzione, in quanto comportino:
opere costituenti insieme sistematico tale da produrre un organismo totalmente diverso tramite intervento integrativo, di cui nel precedente art. 9.1.1., fermo restando l'obbligo di non modificare l’involucro dell’edificio esistente, fatti salvi eventuali incrementi di Ve e slp, dove consentiti dalle Norme.
9.1.4. nuova costruzione, in quanto rivolti all'esecuzione di nuove costruzioni, stabili o provvisorie, alla demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti, all'integrazione dei medesimi di cui nel precedente art. 9.1.3..
9.2. Tutti gli interventi di cui nei precedenti artt. 9.1.2., 9.1.3. e 9.1.4., nonché gli interventi di cui al punto 9.1.1., qualora vi sia cambio di destinazione d’uso o aumento degli alloggi, devono fornire il parcheggio sul suolo privato ai sensi del successivo art. 12..
Il parcheggio al servizio di edifici ristrutturati:
9.2.1. può essere allestito in silo adiacente in quanto ricada nella zona di appartenenza dell'edificio ristrutturato ai sensi delle presenti Norme e in particolare della Parte seconda delle stesse o in sua Ai, come definita nel precedente art. 5.4.2..
10.1. Gli interventi, subordinati alla formazione di piano esecutivo, possono essere oggetto dei trasferimenti volumetrici di cui nel precedente art. 5.4.1. allo scopo:
10.1.1. di compensare gli effetti dei coefficienti di ponderazione, di cui nel precedente art. 5.5., inferiori all'unità;
10.1.2. di ridistribuire Ve, come definito nel precedente articolo 5.13.1., entro una costellazione di aree edificabili;
10.1.3. di gestire la disciplina delle aree da destinare ad attrezzature comunali di progetto di cui nel successivo art. 32..
10.2. Le operazioni, di cui nei precedenti artt. 10.1.1. e 10.1.2., sono possibili entro le zone territoriali omogenee cui appartengono congiuntamente Ad e Ai.
10.3. Fanno eccezione le operazioni, di cui nel successivo art. 32., che:
10.3.1. non sono oggetto delle limitazioni, di cui nel precedente art. 10.2., in quanto avvengano nel quadro della disciplina dettata nel successivo art. 32.1.2.;
10.3.2. sono consentite nel solo ambito del piano esecutivo, quando operano nel quadro della disciplina dettata nel successivo art. 32.1.3.
11.1. La convenzione integrativa, di cui nel successivo art. 15.3., può stabilire destinazioni d'uso per Ai, come definita nel precedente art. 5.4.2., facenti capo al Gf XIII di cui nel precedente art. 6.1.13..
11.2. Le costruzioni, destinate a parcheggi (Gf XIIIa), sono in "franchigia" volumetrica per la parte attribuita esclusivamente alla manovra e sosta dei veicoli.
Il loro assetto in
soprassuolo dovrà rispettare le norme dettate nei vigenti regolamenti di
edilizia e di igiene: Ro, come definita nel precedente art. 5.10., potrà
raggiungere il 60% di Ai fino a un massimo di
11.3. Le costruzioni, destinate alle altre funzioni del Gf XIII, devono rispettare, con le Norme di cui nel precedente art. 11.2.. If = 0,25 m3/m2, quando siano previsti edifici di supporto alle funzioni medesime.
E' sempre fatto obbligo di assicurare una superficie di parcheggio al piano stradale non inferiore al 25% di Ai.
12.1. In applicazione della legislazione in vigore e nei limiti e con le modalità in essa contenuti, i proprietari di costruzioni esistenti non oggetto di tutela ai sensi di legge o delle presenti Norme, possono allestire nel sottosuolo delle stesse, ovvero nei locali siti al piano terreno o ricadenti nell'ambito della loro area di pertinenza Ad ed eventualmente Ai, come definite nei precedenti artt. 5.4.1. e 5.4.2., parcheggi da destinare al servizio delle singole unità immobiliari.
12.2. Nelle nuove costruzioni l’area dei parcheggi su suolo privato deve essere commisurata ai seguenti rapporti:
a)
per insediamenti, facenti capo a Gf IV,
b)
per insediamenti, facenti capo a Gf II,
c)
per insediamenti, facenti capo a Gf III (con eccezione
di IIIa/c/f/g/n)
d)
per insediamenti, facenti capo ai Gf IIIa/g,
e) per insediamenti, facenti capo ai Gf V, VI, VIII e
IX,
f)
per insediamenti, facenti capo al Gf XI,
g) per insediamenti, facenti capo al Gf IIIf, sono da applicare le norme di cui nel successivo art. 28.6.;
h) per insediamenti, facenti capo al Gf IIIc (se trattasi
di attività commercia-le), la dotazione di
parcheggi privati pertinenziali accessibili alla clientela dovrà essere
commisurata alla quota maggiore derivante dall’applicazione di:
1mq/5mc di Ve per la parte non utilizzata a magazzino e 1mq/10mq di S.l.p. per la parte utilizzata a magazzino, ovvero:
a) medie strutture di vendita di prodotti alimentari:
- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita:
1 posto auto ogni 30 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superficie di vendita:
1 posto auto ogni 18 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 800 fino a 1500 mq. di superficie di vendita:
1 posto auto ogni 13 mq. di superficie di vendita o frazione;
b) medie strutture di vendita di prodotti non alimentari:
- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita:
1 posto auto ogni 40 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superficie di vendita:
1 posto auto ogni 25 mq. di superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 800 fino a 1500 mq. di superficie di vendita:
1 posto auto ogni 20 mq. di superficie di vendita o frazione;
N.B.:
Ai fini della presente lettera h), la superficie convenzionale di un “posto auto”, comprensiva degli spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25 e le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto dello spazio di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x 4,8.
N.B.:
sia per il punto a) che per il punto b), deve trattarsi di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela.
i) Per insediamenti facenti capo al Gf IIIc se ad uso magazzino ovvero per la parte ad uso magazzino degli edifici ad uso commerciale, 1mq / 10mq;
l) Per insediamenti facenti capo al Gf IIIn, la dotazione di parcheggi privati pertinenziali accessibili alla clientela dovrà essere commisurata alla quota maggiore derivante dall’applicazione di:
1mq/3mc di Ve, ovvero della
superficie relativa alle lettere a) e b) della lett.h) precedente.
12.2.1. Negli ampliamenti di edifici esistenti o loro porzioni destinati a Gf III, qualora limitati ad un aumento non superiore al 5% dell’esistente, e per una sola volta per ogni unità immobiliare, il parcheggio su suolo privato è da allestire in ragione del 60% di quanto richiesto come sopra per Ve o slp preesistenti.”
12.3. Nelle costruzioni, tutelate ai sensi di legge o delle presenti Norme, sono consentiti adempimenti parziali delle prescrizioni, di cui nel precedente art. 12.2., in quanto motivati da esigenze di conservazione: in particolare non sono ammessi la deformazione dei portoni tradizionali, il ricorso a nuove aperture non compatibili con i profili architettonici e tipologici di siffatte costruzioni, l'uso improprio di parti di queste ultime.
12.4. Negli interventi di ristrutturazione edilizia il parcheggio sul suolo privato è da allestire in ragione:
12.4.1. del 30% di quanto richiesto nel precedente art. 12.2. per Ve e slp preesistenti appartenenti al Gf IV;
12.4.2. del 60% di quanto richiesto come sopra per Ve o slp preesistenti appartenenti al Gf III.
12.5. Le dotazioni di parcheggi di cui al comma 12.2. lett. h), 12.2. lett. l) e 12.2. lett. d) (limitatamente alla funzione IIIa), sono richieste nel caso di nuova costruzione o per cambio di destinazione d’uso.
Per gli interventi di ristrutturazione si fa riferimento all’art. 12.4;
(fermo restando i casi di possibile riduzione sotto riportati)
Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti con funzione IIIa e IIIc (se trattasi di attività commerciale), la dotazione di parcheggi pertinenziali dovrà essere reperita in rapporto alla superficie ampliata.
Nei casi di ampliamento, la dotazione di parcheggi pertinenziali può essere reperita all’interno dell’area già asservita al fabbricato qualora:
- sia dimostrata la presenza di parcheggi pertinenziali della parte esistente in misura non inferiore a quanto prescritto dal vigente PRG come approvato in data 9/5/97 per i fabbricati concessionati successivamente al 8/7/78; (1mq/3mc per Gf IIIa; 1mq/5mc per Gf IIIc);
- sia dimostrata la presenza di parcheggi pertinenziali della parte esistente in misura non inferiore al 60% della quantità di parcheggi richiesta dal Vigente PRG per i fabbricati concessionati in data anteriore all’ 8/7/78; (1mq/1mq)
Casi di possibile riduzione delle dotazioni.
Al fine di agevolare le iniziative tendenti
all’ammodernamento, alla qualificazione e
al consolidamento della rete preesistente, possono essere
richieste dotazioni di
parcheggi pertinenziali inferiori a quelli previsti nei
soli seguenti casi:
a) nell’ambito di “progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane” di cui all’art. 8 della L.R. 14/99, qualora sia previsto dal progetto che l’accesso dell’utenza avvenga in misura significativa a piedi o con mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione e al cambio d’uso. Le dotazioni previste dal PRG sono comunque da richiedere in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
b) nel caso di interventi di ristrutturazione di preesistenti strutture di vendita o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% rispetto a quanto precedentemente autorizzato alla data del 19/12/2001(data di adozione della variante specifica) e purchè non si superi, con l’ampliamento, il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.
Nei suddetti casi il Comune
può richiedere in alternativa la realizzazione di opere di arredo urbano o di
miglioramento dell’accessibilità urbana a piedi o con veicoli leggeri.
È facoltà del Comune applicare tale agevolazione previa approvazione della convenzione da parte dell’Amministrazione Comunale.
12.6 Caratteristiche e dimensioni dei posti auto esterni nei casi in cui il parametro dei parcheggi privati sia il “posto auto” (con esclusione del Gf IIIf per il quale, relativamente alle dimensioni, si fa riferimento all’art. 28.10.6.):
I posti auto devono essere effettivamente funzionali e agevolmente utilizzabili 1 p.a (comprensivo dell'area di manovra). ≥ 25 mq. (stallo minimo m. 2,5 x 5,00)
oppure:
angolo area manovra larghezza area manovra (m) stallo (m)
90° 6,00 5,00 x 2,5
60° 5,50 5,00 x 2,5
45° 5,00 5,00 x 2,5
30° 4,50 5,00 x 2,5
fila indiana 4,50 5,50 x 2,5
13.1. L'urbanizzazione primaria e secondaria è costituita dall'insieme di aree e opere, necessarie per assentire l'utilizzo di un'area a scopo edificatorio, secondo le norme vigenti. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono elencate nelle leggi nazionali e regionali in vigore.
In dettaglio:
13.1.1. Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) le strade al servizio delle aree edificabili, idonee al transito veicolare, fornite di adeguata impermeabilizzazione della carreggiata e dei relativi spazi accessori (marciapiedi, aree di sosta etc.);
b) le condotte per lo scolo delle acque chiare e luride, i relativi impianti di depurazione ed opere accessorie (caditoie, pozzetti etc.);
c) le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile, i relativi impianti di captazione, sollevamento e opere accessorie;
d) le condotte per l'erogazione del gas domestico;
e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica con le relative cabine di trasformazione (compresa la predisposizione delle canalizzazioni sotterranee per le condutture elettriche) e gli impianti di illuminazione pubblica delle aree stradali di cui al punto a);
f) la rete telefonica (compresa la predisposizione delle canalizzazioni sotterranee per le condutture telefoniche);
g) le aree scoperte da sistemare a verde;
h) le aree di uso pubblico per il parcheggio della autovetture.
13.1.2. Sono definite opere di urbanizzazione secondaria le attrezzature sociali degli insediamenti, le infrastrutture volte ad allacciare le opere di urbanizzazione primaria a fonti e recapiti della stessa all'esterno degli insediamenti medesimi nonché la rete viaria "speciale", di cui nel successivo art. 34.3.4..
In via principale, sono definite opere di urbanizzazione secondaria:
a) gli asili nido e le scuole materne;
b) le scuole dell'obbligo;
c) i mercati di quartiere;
d) le sedi e delegazioni comunali;
e) le chiese parrocchiali e le relative attrezzature e servizi;
f) gli impianti ricreativi e sportivi pubblici o di uso pubblico;
g) i parcheggi pubblici;
h) gli impianti tecnologici di allacciamento non classificabili come opere di urbanizzazione primaria.
13.2. La dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e commerciali, é definita nella seguente misura:
13.2.1. Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali: pari a 30 m2/abitante/100 m3 edificabili, così ripartiti:
a) 6 m2/abitante di aree per l'istruzione inferiore (scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
b)
4 m2/abitante di aree per attrezzature di
interesse comune (mercantili, amministrative, culturali, sociali,
assistenziali, sanitarie) di cui
c) 16 m2/abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (con esclusione di eventuali spazi destinati al rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale);
d) 4 m2/abitante di aree per parcheggi di uso pubblico.
13.2.2. Aree per attrezzature al servizio dei nuovi insediamenti produttivi (parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie): pari al 20% della superficie territoriale di competenza dell'intervento.
13.2.3. Aree per attrezzature al servizio dei nuovi insediamenti commerciali e direzionali (escluse le sedi viarie): pari al 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti; di tale aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
13.3. L'ammontare finanziario degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico degli operatori privati, che intendono urbanizzare ed edificare le aree, sarà stabilito mediante deliberazioni consiliari progressivamente adeguate agli oneri reali: non sono conteggiabili ai fini degli oneri di urbanizzazione secondaria le attrezzature eventualmente allestite su Ai come definita nel precedente art. 5.4.2. e ai sensi del precedente art. 11..
13.4. La superficie minima da destinare e sistemare a verde e a parcheggio pubblico (riportati alle lettere g) e h) del precedente comma 13.1.1.), nell’ambito dei piani attuativi, non può essere inferiore a 11 mq. complessivi.
Fermo restando tale misura, la quantità di area da destinare all’una o all’altra delle due funzioni (verde e parcheggi), sarà determinata dal Piano Particolareggiato.
14.1. E' costituito presso il Municipio (o un suo distaccamento) il catasto urbanistico.
L'Amministrazione comunale provvederà a disciplinarlo con apposito regolamento, da emanare entro 1 anno dall'approvazione della Variante generale allo scopo di conseguire gli obbiettivi rassegnati nel successivo art. 21.2..
14.2. L'ufficio del catasto urbanistico, di cui nel precedente art. 14.1., ha titolo per il rilascio del certificato urbanistico.
Detto certificato attesta, a domanda del cittadino, le previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, nonché le modalità di intervento eventualmente stabilite nel PPA, di cui nel successivo art. 15.. Il certificato urbanistico ha carattere indicativo circa la disciplina vigente alla data del suo rilascio e non vincola i futuri atti che l'Amministrazione comunale andrà a deliberare.
15.1. L'attuazione delle previsioni della Variante generale è programmata tramite PPA, redatti ai sensi della vigente legislazione regionale, ai fini di promuovere e coordinare sul territorio gli interventi pubblici e privati; di trasformazione urbanistica ed edilizia dell'assetto di quest'ultimo.
15.1.1. aree e attrezzature, di cui nel precedente art. 13.1.2., ai sensi del successivo art. 32.;
15.1.2. aree e allacciamenti ai pubblici servizi e/o risorse monetarie sostitutive ai sensi del successivo art. 34.3.4.:
allo scopo di dotare il territorio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in ragione dei fabbisogni settoriali emergenti dai singoli quartieri e località e in particolare, delle aree minime e inderogabili da riservare alle attrezzature, pubbliche o collettive, prescritte nella legislazione vigente.
15.2. I PPA dovranno:
15.2.1. fare il bilancio di oneri monetizzati, acquisizioni di aree e allestimento di infrastrutture e attrezzature disponibili o da destinare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in ragione dei fabbisogni arretrati ed emergenti nelle singole località del territorio comunale e nell'insieme di quest'ultimo nonché formulare nel quadro locale e territoriale le opzioni di cui nel successivo art. 31.2.;
15.2.2. fornire il testo della convenzione - quadro da stipulare ai sensi dell'art. 28 della Legge nazionale 1150/1942 e sue successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 20, 21, 22 della legge regionale 47/1978 nonché dei precedenti artt. 10. e 11.;
15.2.3. coordinare i piani esecutivi, di cui nei successivi articoli 16. e 17., nonché promuovere i PP, che si rendessero necessari ai sensi del successivo art. 32.1.4.;
15.2.4. perimetrare i lotti di pertinenza dei progetti di opere pubbliche, giudicati urgenti dall'Amministrazione comunale, al doppio scopo di consentire ai proprietari delle aree di pertinenza delle opere medesime l'opzione, di cui nei successivi artt. 31.1.1., 31.1.2. e 31.1.3., e di equiparare tali progetti agli strumenti di intervento di cui negli stessi articoli.
15.3. La convenzione, integrativa, regolante l'applicazione dei precedenti artt. 10. e 11., nell'ambito della convenzione, di cui nelle leggi nazionale e regionale, 1150/1942 e 47/1978, o attraverso la concessione edilizia deve:
15.3.1. fissare i criteri di gestione dei trasferimenti volumetrici ammissibili ai sensi del precedente art. 10.;
15.3.2. imporre la demolizione a tempo determinato delle costruzioni preesistenti in Ai, come definita nel precedente art. 11., esigendone il preventivo risanamento igienico;
15.3.3. subordinare il rilascio della concessione edilizia al rispetto dei precedenti articoli;
15.3.4. prescrivere la trascrizione degli impegni convenzionati nei pubblici registri e nel catasto urbanistico del Comune di Cervia di cui nel precedente art. 14.;
15.3.5. esigere l'approvazione e l'esecuzione coordinate dei progetti d'intervento su Ad e Ai come definiti nei precedenti artt. 5.4.1. e 5.4.2.
15.4. Al di fuori del P.P.A., sono consentiti, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti norme, gli interventi di cui all’art. 9 della L. 10/77, nonché gli interventi di cui all’art. 6 della L. 94/82.
16.1. I Piani esecutivi di iniziativa pubblica comprendono:
16.1.1. i Piani Particolareggiati (PP) di iniziativa pubblica di cui nell'art. 13 e seguenti della legge 1150/1942 e negli artt. 20, 21 e 22 della legge regionale 47/1978;
16.1.2. i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) di cui nella legge 167/1962 e successive modificazioni e integrazioni e nell'art. 23 della legge regionale 47/1978;
16.1.3. i Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP) di cui nell'art. 27 della legge 865/1971 e nell'art. 24 della legge regionale 47/1978;
16.1.4. i Piani di Recupero (PR), ivi compresi quelli di ristrutturazione urbanistica, di cui negli artt. 27 e 28 della legge 457/1978;
16.1.5. i Programmi integrati di intervento di cui
agli articoli 16 della Legge 179/1992 e
16.2. I Piani esecutivi di iniziativa privata comprendono:
16.2.1. i Piani Particolareggiati di iniziativa privata (PPp) di cui nell'art. 28 della legge 1150/1942 e successive modificazioni con annessa stipula della convenzione ai sensi dello stesso articolo e nell'art. 22 della legge regionale 47/1978;
16.2.2. i Piani di Recupero (PR) di cui negli artt. 27 e 28 della legge 457/1978, redatti secondo le modalità dell'art. 30 della stessa legge.
16.3. Tutti i piani esecutivi, di cui nei precedenti artt. 16.1. e 16.2., devono essere sempre formati su superficie accessibile e compatta ai sensi del precedente art. 5.2..
16.4. I piani esecutivi, di cui nei successivi artt. 26., 28.1. e 28.3., devono essere estesi a un'area non inferiore a 10.000 m2:
fatta eccezione per i casi dove negli elaborati grafici della Variante generale siano constatabili discontinuità, non indotte dalla presenza di spazi pubblici, della superficie subordinata alla formazione dei piani stessi.
16.5. I Piani particolareggiati, di cui nei successivi artt. 28.6.7. e 28.6.8., possono essere organizzati anche attraverso lotti non contigui e senza alcuna limitazione di area.
16.6. I piani esecutivi devono essere estesi:
16.6.1. ad area non inferiore a
16.6.2. ai comparti di attuazione degli interventi, di cui nel successivo art. 28.4., come perimetrati negli elaborati grafici della Variante generale.
16.7. Le Norme tecniche di attuazione dei singoli piani esecutivi, di cui nei precedenti artt. 16.6.1. e 16.6.2., devono essere coordinate dove tali strumenti:
16.7.1. abbiano affacci sulla stessa strada o piazza;
16.7.2. risultino contigui.
allo scopo di dare assetto unitario all'ambiente delle aree di pubblica circolazione e organicità alle aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, come definite nel precedente articolo 13..
17.1. Nelle zone o nelle parti della Variante generale assoggettate a piano esecutivo il rilascio della concessione edilizia é subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico particolareggiato esteso all'ambito indicato negli elaborati grafici della Variante generale.
17.2. I proprietari, che intendano proporre di loro iniziativa un piano esecutivo all'Amministrazione comunale, devono presentare domanda al Sindaco.
17.3. I progetti di piano esecutivo, siano essi di iniziativa pubblica o privata, sono da corredare della documentazione, di cui nei successivi artt. 17.3.1., 17.3.2. e 17.3.3..
17.3.1. PIANO ESECUTIVO IN AMBITO COSTITUITO DA AREE LIBERE
a) Stralcio del vigente PPA riguardante il piano esecutivo.
b) Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento progettato, dalla quale emerga la conformità del piano esecutivo al P.R.G. vigente e/o adottato. I piani esecutivi inoltrati in variante al P.R.G. (ai sensi della L.R. 46/1988) devono espressamente riportare gli elementi per i quali risultano non conformi al P.R.G. vigente e/o adottato.
c) Stralcio degli elaborati grafici, di cui nel precedente art. 17.1., con la perimetrazione dell'ambito del piano esecutivo.
d) Stralcio dalle presenti Norme degli articoli di riferimento del piano esecutivo.
e) Eventuale stralcio - come in c) e d) - di cartografia e norme tecniche di strumento urbanistico generale in itinere.
f) Estratto catastale con la perimetrazione dell'ambito, di cui in c), ed elenco delle proprietà che lo compongono.
g) Planimetria dello stato di fatto del contesto, nel quale ricade l'ambito stesso, in scala non inferiore a 1:500, dotata delle curve di livello o dei capo saldi di riferimento, delle quote del suolo, delle presenze naturalistiche, colturali, monumentali e paesistiche e degli eventuali vincoli appostivi in forza della vigente legislazione di tutela dei beni storico-artistici e storico-ambientali nonché di ogni altro obbligo o sollecitazione emergente attraverso il PTPR.
h) Progetto planivolumetrico, alla scala scelta in g), formato da sezioni orizzontali e verticali dell'assetto proposto e del suo contesto più prossimo, che permettano la lettura dei caratteri principali delle reti, costruzioni e ambienti che lo costituiscono nonché dell'eventuale intervento nel sottosuolo.
i) Progetto, come in h), con la perimetrazione e sistemazione di massima delle aree e opere di urbanizzazione secondaria, di cui nel precedente art. 13.1.2..
j) Progetto, sempre come in h), con la perimetrazione o altra individuazione e sistemazione di massima delle aree e opere di urbanizzazione primaria, di cui nel precedente art. 13.1.1., ivi compresi i percorsi ciclo-pedonali, quando indicate negli elaborati grafici della Variante generale.
k) Progetto di norme tecniche integrative di quelle della Variante generale.
l) Documentazione fotografica dell'ambito e del contesto preferibilmente a colori; eventuale "plastico".
m) Eventuali relazioni "specialistiche", di cui nel successivo art. 17.3.2. sub c), d) ed e), qualora l'ambito o singole aree del piano esecutivo siano gravati da vincolo idrogeologico e/o paesistico e/o dichiarati sismici ai sensi delle leggi vigenti.
n)
indagine geologico-tecnica da inoltrare, per il parere
ai sensi dell’art.
17.3.2. SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PIANO ESECUTIVO CON FORMA DI PPp
Premesso che lo schema di convenzione deve ottemperare ai requisiti, di cui nell'art. 28 della legge 1150/42 e successive modificazioni, qualora i proprietari dei beni immobili, che intendessero lottizzarli attraverso un unico Piano di lottizzazione o ogni altro promotore di quest'ultimo:
a) devono unire alla domanda coi documenti, di cui nel precedente art. 17.3.1., l'atto notarile tramite il quale dichiarano il loro consenso al suddetto piano e l'impegno a sostenerne in solido l'attuazione;
b) detti proprietari od ogni altro promotore, che intendessero dare avvio attraverso il PPp a interventi in ambito o in singole aree di quest'ultimo gravati da vincolo idrogeologico e/o paesaggistico e/o dichiarati sismici ai sensi delle leggi vigenti, devono altresì:
- nel primo caso allegare relazione "specialistica" comprendente l'ammissibilità del progetto o le eventuali condizioni cui l'intervento, che ne consegue, deve essere subordinato;
- nel secondo caso integrare documentazione e progetto del PPp, affinché gli elementi di cui nel precedente art. 17.3.1. sub h) appaiano maggiormente affinati rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
- nel terzo caso allegare ai sensi dell'art. 13 della legge 64/1974 il parere della competente sezione provinciale del Genio civile.
c) Qualora i detti proprietari o promotori intendessero avvalersi delle facoltà, di cui nei precedenti artt. 10. e 11., la convenzione, di cui nell'art. 28 della legge 1150/42 e successive modificazioni, deve essere integrata ai sensi del precedente art. 15.3..
17.3.3. PIANO ESECUTIVO IN AMBITO EDIFICATO (PP, PPp, PR)
a) Stralcio del vigente PPA riguardante il piano esecutivo.
b) Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento progettato, dalla quale emerga la conformità del PP o PPp o PR alla Variante generale.
c) Stralcio degli elaborati grafici della Variante generale con perimetrazione dell'ambito dello stesso Piano Esecutivo.
d) Stralcio dalle presenti Norme degli articoli di riferimento del Piano Esecutivo.
e) Eventuale stralcio - come in c) e d) - di cartografia e norme tecniche di strumento urbanistico generale in itinere.
f) Estratto catastale con la perimetrazione dell'ambito, di cui in c), ed elenco delle proprietà che lo compongono.
g) Planimetria dello stato di fatto del contesto, nel quale ricade l'ambito stesso, in scala non inferiore a 1:500, dotata delle curve di livello o dei caposaldi di riferimento, delle quote stradali, delle presenze naturalistiche, colturali, monumentali e paesistiche e degli eventuali vincoli appostivi in forza della vigente legislazione di tutela dei beni storico-artistici e storico-ambientali nonché di ogni altro obbligo emergente attraverso il PTPR.
h) Schede di rilevamento delle costruzioni ricadenti nel PP o PPp o PR da eventualmente conservare.
i) Schema, opportunamente allargato al contesto, della rete viaria, quando ne sia modificato il tracciato (per esempio nel PP o PPp o PR di ristrutturazione urbanistica di cui nell'art. 26 della legge 457/1978) o il regime di traffico.
j) Progetto planivolumetrico alla scala scelta in g., formato da sezioni orizzontali e verticali dell'assetto proposto e del suo contesto più prossimo, che permettano la lettura dei caratteri delle reti, costruzioni e ambienti che lo costituiscono nonché dell'eventuale intervento nel sottosuolo.
k) Progetto, come in h), con la perimetrazione e sistemazione di massima delle aree e opere di urbanizzazione secondaria, di cui nel precedente art. 13.1.2..
l) Progetto, sempre come in h), con la perimetrazione o altra individuazione e sistemazione di massima delle aree e opere di urbanizzazione primaria, di cui nel precedente art. 13.1.1., ivi compresi i percorsi ciclo-pedonali, quando indicati negli elaborati grafici della Variante generale.
m) Preventivo di massima dei costi stimabili per l'acquisto di immobili necessari all'esecuzione delle parti pubbliche e di uso pubblico del PP o PPp o PR.
n) Eventuali relazioni "specialistiche", di cui nel precedente art. 17.3.2. sub b), qualora l'ambito o singole aree del piano esecutivo siano gravati da vincolo idrogeologico e/o paesistico e/o dichiarati sismici ai sensi delle leggi vigenti.
o) Convenzione ai sensi dell'art. 28 della legge 1150/1942 e successive modificazioni eventuale integrata come in c) del precedente art. 17.3.2..
p) Convenzione ai sensi della legge 457/78 quando l'intervento assuma la forma del PR.
18.1. Non sono soggette ad alcun assenso dell'Amministrazione comunale:
18.1.1. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico e vengano eseguite in aree esterne al perimetro del centro edificato, perimetrato ai sensi dell'art. 18 della legge 865/1971;
18.1.2. le attività agricole correnti, qualora non provochino alterazioni di orientamento delle infrastrutture agrarie e abbattimento di alberi di alto fusto di specie autoctone o naturalizzate come elencate nella successiva Parte terza.
18.2. Comunicazione.
18.2.1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui nel precedente art. 7.1.1., devono essere oggetto di comunicazione al Sindaco prima di dare corso ai lavori, qualora riguardino l’esterno di edifici sottoposti a vincolo.
18.2.2. Gli interventi classificabili come "opere interne" ai sensi dell'art. 26 della legge 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere oggetto di relazione asseverata da tecnico abilitato alla libera professione; quest'ultima deve essere inoltrata al Sindaco contestualmente all'inizio dei lavori seguendo la procedura prescritta nella legge.
18.2.3.
Gli interventi subordinati alla denuncia di inizio
attività ai sensi dell’art. 4, comma
Sono sottoposti all'autorizzazione del Sindaco a eseguire i lavori, con le procedure previste nell'art. 48 della legge 457/1978:
19.1 a) gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti nel precedente art. 7.1.2.;
b) gli interventi di restauro e/o di risanamento conservativo, come definiti nel precedente art. 7.2., senza frazionamenti comportanti incremento Ui e/o modifiche di destinazione d'uso;
c) ogni altro intervento, indicato nell'art. 7 della legge 94/1984 e nei regolamenti comunali vigenti, volto all'allestimento di manufatti destinati a ospitare funzioni ammissibili ai sensi delle presenti Norme.
d)
i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili non
connessi a trasformazioni fisiche, previsto al comma 3, art.
19.2. La posa di manufatti provvisori o rapidamente smontabili ovvero per un periodo inferiore a due anni, è subordinata alla sottoscrizione di impegno a rimuoverli entro un mese dalla scadenza dell'autorizzazione; alla presa d'atto che, in difetto, l'Amministrazione comunale provvede direttamente in danno dell'inadempiente; al versamento di congrua cauzione di importo non inferiore al 30% del costo dei manufatti stessi.
20.1. In tutte le parti del territorio comunale, non assoggettate a piano esecutivo ai sensi delle presenti Norme e adeguatamente dotate delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi della Legge regionale 47/78 od oggetto d'impegno a eseguire le opere stesse entro il triennio successivo, l'attuazione della Variante generale avviene mediante il rilascio di concessione edilizia nel rispetto delle prescrizioni delle presenti Norme.
20.2. In tutte le parti del territorio comunale, assoggettate a piano esecutivo, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione del piano stesso.
20.3. Il rilascio della concessione edilizia al proprietario dell'area, o a chi abbia titolo per richiederla, è subordinato ai seguenti impegni:
- corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura e con le modalità stabilite da apposite deliberazioni del Consiglio comunale, salvo maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'eventuale convenzione del piano esecutivo o eventuali detrazioni indotte dall'esecuzione diretta di opere;
- corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi delle leggi vigenti;
- rispetto delle destinazioni d'uso assegnate nel progetto assentito alle singole unità immobiliari.
20.4. Sono in particolare sottoposti a concessione edilizia:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- gli interventi di restauro e/o di risanamento conservativo non finalizzati al recupero abitativo di edifici esistenti; ovvero, gli interventi che, pure riguardando edifici interessati da previsioni di recupero abitativo, comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore; ovvero e in ogni caso che riguardino edifici soggetti ai vincoli eventualmente predisposti ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939;
- gli interventi edilizi comunque classificati, connessi a modificazioni di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti e/o all'aumento slp.
20.5. La concessione edilizia può essere gratuita nei casi espressamente indicati nell'art. 9 della legge 10/1977 e nell'art. 30 della legge regionale 47/1978.
21.1. Il catasto urbanistico, di cui nel precedente art. 14.1., e i settori dell'Amministrazione comunale in possesso di dati di rilevanza urbanistica sono tenuti a renderli disponibili allo scopo di attivare il servizio informatico territoriale.
21.2. Operante presso il Comune o attraverso contratto di servizio stipulato dall'Amministrazione comunale con ditta specializzata, il servizio informatico territoriale, di cui nel precedente art. 21.1., ha il compito di dare corso e gestire progetti di monitoraggio: attraverso di essi l'Amministrazione sviluppa il controllo di diritto e di trasparenza dei propri atti urbanistici, affidato prioritariamente al catasto urbanistico, e il monitoraggio sistematico dell'attuazione della Variante generale e di eventuali altri strumenti di pianificazione urbanistica congiuntamente in vigore.