PARTE PRIMA: NORME GENERALI

Aggiornamento: settembre 2007

CAPO I:     GENERALITA'

ART. 1.:         FINALITA' DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE (PRG)

 

1.1.                    Attraverso la Variante generale del PRG (di seguito denominata Variante generale) il Comune:

 

1.1.1.     tutela il territorio, in quanto risorsa per il migliore assetto e qualità dello spazio fisico;

1.1.2.     definisce, coordina e controlla le destinazioni d'uso del suolo per uno sviluppo organico dei propri insediamenti residenziali e produttivi in rapporto alle loro infrastrutture e attrezzature tecnologiche e sociali;

1.1.3.     indirizza la programmazione delle attività incidenti sulla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

 

1.2.                    Più in particolare la Variante generale è finalizzata nel quadro del proprio apporto all'accoglimento e alla migliore definizione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ovvero:

 

            1.2.1.     alla conservazione e trasmissione di spazi, costruzioni e sistemi rappresentativi della "cultura" cittadina nelle sue manifestazioni antiche e recenti;

1.2.2.           alla valorizzazione complessiva del territorio come "città ecologica" in quanto vocazione, culturale e politica, della società e del governo locali.

 

1.3.                    La Variante generale – operando sul territorio di Comune classificato “sismico” nella legislazione, nazionale e regionale vigente – richiama, infine, i principali aspetti tecnico-urbanistici e tecnico-edilizi delle misure di prevenzione in materia come riportate nel D.M. 16.1.1996.

 

 

ART. 2.          AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE

 

2.1.                    L'uso del suolo e le trasformazioni urbanistico-edilizie, di cui nel successivo art. 4., sono soggetti alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti Norme e in particolare dei successivi artt. 18., 19. e 20., alle disposizioni del regolamento edilizio nonché degli altri regolamenti comunali per quanto non in contrasto con il dettato delle Norme stesse.

 

2.2.                    Le Norme tecniche di attuazione della Variante generale integrano le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati grafici di quest'ultima e posseggono la medesima efficacia obbligatoria anche agli effetti delle misure di salvaguardia sancite nella legislazione in vigore. Per quanto non espressamente richiamato e salvo misure più restrittive dettate nella stessa Variante generale e nelle presenti Norme, sono da applicare le disposizioni, regionali e nazionali, vigenti in materia urbanistica.

 

2.3.                    Gli edifici esistenti, in quanto regolari rispetto alla disciplina vigente al momento della loro costruzione o legittimati tramite il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere oggetto di trasformazione edilizia anche dove contrastino con l'indice di densità fondiaria (If) e con il rapporto di copertura (Rc), come definiti nei successivi artt. 5.8.1. e 5.9., purché gli interventi siano limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti nei successivi artt. 7.1.1. e 7.1.2., e alla ristrutturazione edilizia, nei soli casi di cui nei successivi artt. 9.1.1. e 9.1.2.. Qualora tali edifici ricadano entro gli spazi di rispetto, di cui nel successivo art. 33., e costituiscano pertinenza o accessori  di altro edificio, ubicato all'esterno degli spazi stessi, possono essere demoliti e ricostruiti, accorpandoli a quest'ultimo.

 

 

ART. 3.          ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE

 

                          La Variante generale, di cui in epigrafe, è costituita dai seguenti documenti:

                          - relazione;

                          - norme tecniche di attuazione;

                          - dai seguenti elaborati grafici integrativi:

 

                          A.           Azzonamenti e viabilità scala 1:5.000

                                        A.01. Savio

                                        A.02. Milano Marittima nord

                                        A.03. Savio, Ragazzena

                                        A.04. Milano Marittima

                                        A.05. Castiglione

                                        A.06. Salina

                                        A.07. Cervia

                                        A.08. Cannuzzo, Pisignano

                                        A.09. Villa Inferno, S.Andrea

                                        A.10. Pinarella, Tagliata

                                        A.11. Montaletto, Confine

                                        A.12. Montaletto

 

                          B.C.       Ambiente e paesaggio

                                        B.1.1. Risorse tutelate scala 1:16.000

                                        C.1.1. Orientamenti fondiari scala 1:16.000

                                        C.1.2. Struttura centuriata scala 1:10.000

 

                          D.           Cartografia di riferimento per l'applicazione del successivo art. 28., deliberata in sede di Variante specifica in adempimento della Legge regionale 28/90 e, adottata con delibera C.C. n. 75 del 18.06.92 e controdedotta con delibera di C.C. n. 68 del 29.06.93, in scala 1:5.000;

                          D.1. Delimitazione di "campi" e "fasce" di cui nel successivo art. 28.;

                          D.2. suddivisione dei "lotti speciali" di cui nel successivo art. 28.8..

 

                          E.           Schede scala 1:2.000

                                        E.1.   Cervia Titano

                                        E.2.   Cervia Milazzo

                                        E.3.   Cervia Bova

                                        E.4.   Cervia Malva

                                        E.5.   Cervia Di Vittorio 1

                                        E.6.   Cervia Cilea

                                        E.7.   Milano Marittima Petrarca

                                        E.8.   Castiglione 1

                                        E.9.   Cervia Di Vittorio 2

                                        E.10. Castiglione 2

 

                          Fanno parte integrante dei sopraelencati documenti ed elaborati grafici:

 

            F.           la Disciplina particolareggiata del Centro Storico, adottata con delibera di C.C. n. 122 del 18.12.97, controdedotta con delibera di C.C. n. 23 del 28.04.99 e approvata dalla Provincia con atto n. 1146 del 22.12.99;

            G.           Individuazione zone omogenee per la localizzazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti.

            H.           Individuazione delle zone soggette ai vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 490 del 19.10.1999.

 

 

ART. 4.:         TRASFORMAZIONI EDILIZIE, URBANISTICHE E DI DESTINAZIONE D'USO.

 

4.1.                    Gli interventi di recupero edilizio, come definiti nel successivo art. 7., sono da considerare di trasformazione edilizia e partecipano agli oneri di urbanizzazione nei limiti di cui nel successivo art. 7.2..

 

4.2.                    Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, come definiti nel successivo art. 9., partecipano per intero agli oneri di urbanizzazione.

 

4.3.                    Le trasformazioni di destinazione d'uso:

 

     4.3.1.     non partecipano agli oneri di urbanizzazione, quando avvengono all'interno dei singoli gruppi funzionali (Gf come definiti nel successivo art. 6.) senza esigere opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite nei successivi artt. 7.1.1. e 7.1.2., e, quando, in presenza o meno delle opere stesse, il transito da un sottogruppo a un altro all'interno dello stesso Gf non comporti conguagli di oneri di urbanizzazione a favore dell'Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 2 L.R. 46/88 e successive modificazioni;

     4.3.2.     partecipano agli oneri di urbanizzazione quando:

            a.    pur avvenendo all'interno dei singoli Gf senza comportare conguagli, di cui nel precedente art. 4.3.1., causino incremento di unità immobiliari (Ui come definita nel successivo art. 5.12.2.);

            b.    pur sempre avvenendo all'interno dei singoli Gf comportino i conguagli di cui nel precedente art. 4.3.1.;

            c.    esigano opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria;

            d.    avvengano da un Gf a un altro Gf indipendentemente dal fatto che comportino o meno incremento di unità immobiliari od opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria.

4.4.      I sottotetti resi accessibili con scala fissa partecipano ai costi di costruzione per la superficie del piano misurata dall’altezza interna netta di ml 1,70.


CAPO II:   DEFINIZIONI

 

 

ART. 5.:         PARAMETRI URBANISTICI

 

5.1.                    Al fine di individuare i requisiti urbanistici ed edilizi degli interventi consentiti sul territorio comunale sono assunti nella presente Variante generale i seguenti "parametri" urbanistici, elencati di seguito in ordine alfabetico, le relative definizioni nonché i criteri di misurazione, quando indicati.

 

5.2.                    Accessibilità e compattezza di aree costituenti ambito del piano esecutivo, di cui nei successivi artt. 16. e 17., o da cedere al Comune per le attrezzature comunali di progetto, di cui nei successivi artt. 16., 17., 28.3. e 32., da verificare in termini di:

 

5.2.1.     agevole accesso ai veicoli normalmente in circolazione;

 

5.2.2.     rapporto fra area e perimetro non inferiore a 3/16 del lato del quadrato equivalente;

 

5.2.3.     forma: nessuna diagonale della figura planimetrica deve, anche parzialmente, cadere fuori dal perimetro di questa ultima.

 

5.2.4.     L'Amministrazione comunale può consentire:

a.    rapporti e forma divergenti da quelli prescritti nei precedenti art. 5.2.2. e 5.2.3., dove imposti dalla figura planimetrica riscontrabile negli elaborati grafici della Variante generale, ovvero qualora il progetto urbanistico sia ritenuto comunque funzionale;

b.    l'accesso alle aree da destinare ad attrezzature comunali attraverso corridoio, di larghezza non inferiore a 8,40 m, purché escluso dal calcolo dell'area della superficie oggetto di cessione.

 

5.3.                    Altezza delle costruzioni = H:

 

                          5.3.1.     altezza regolamentare = Hr: da misurare a partire dalla più bassa fra la quota del colmo stradale e la quota media del lotto, o dei lotti limitrofi se a quota superiore, fino alla quota dell'intersezione dell'intradosso del soffitto e del filo interno della muratura perimetrale oppure alla quota media dell'inclinata del tetto quando coincida con il soffitto di locali computati in Ve, come definito nel successivo art. 5.13.1..

            5.3.2.     altezza lorda di piano = Hl: da misurare da pavimento a pavimento con esclusione del solaio della copertura dell'edificio, di volumi e vani tecnici, nonché di spessori, indotti da motivi statici ed impiantistici, come specificati nel regolamento edilizio.

 

5.4.                    Area di pertinenza. Il lotto, utilizzato per il calcolo di Ve, come definito nel successivo art. 5.13.1., costituisce superficie di pertinenza dell'intervento. L'area di pertinenza, relativa agli edifici esistenti o costruiti successivamente in attuazione della presente Variante generale, non potrà essere ulteriormente conteggiata ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità, se non per saturare l'edificabilità massima ammessa nelle presenti Norme.

                          Un'area di pertinenza è satura quando gli edifici costruiti abbiano utilizzato la massima volumetria edificabile consentita nelle Norme stesse: il vincolo di pertinenza dura sino alla demolizione di questi ultimi.

                          Negli elaborati richiesti per gli strumenti esecutivi dovranno sempre e obbligatoriamente apparire: l'individuazione planimetrica delle aree di pertinenza con i relativi estratti di mappa e i dati catastali delle proprietà; la dimostrazione dell'esattezza del calcolo volumetrico, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l'atto d'identificazione, di cui sopra, dovrà essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto.

                          Allorché le aree di pertinenza siano composte da lotti separati o comprendessero parti di suolo di proprietà diversa da quelle o quella che compiranno l'intervento, i promotori di quest'ultimo dovranno dimostrare e documentare l'assenso della proprietà delle aree così vincolate a rinunciare al proprio diritto di utilizzare, in tutto o in parte, l'indice di edificabilità.

                          Del vincolo pertinenziale sarà stipulato formale atto di servitù a cura e spese dei proprietari, che sarà registrato o reso pubblico secondo le procedure di legge.

                          Agli edifici esistenti viene attribuita all'atto di richiesta di concessione o di intervento esecutivo, qualora non sia altrimenti desumibile dagli atti comunali, una area di pertinenza fondiaria in base agli indici di zona previsti nella disciplina urbanistica vigente.

 

            5.4.1.     Area di pertinenza diretta = Ad: comparto o lotto sul quale il volume del manufatto può essere costruito in funzione di quello generato dalla sua area o, eventualmente, del cumulo di quest'ultimo con la volumetria edilizia trasferita da una o più aree separate e pertanto di pertinenza indiretta dell'intervento, ai sensi del successivo art. 5.4.2..

                          Un'area di pertinenza diretta è satura quando sia stato raggiunto il volume massimo di cui nel successivo art. 5.13.2..

            5.4.2.     Area di pertinenza indiretta = Ai: lotto dal quale la volumetria del manufatto costruibile è trasferita su altro lotto.

 

 

5.5.                    Coefficiente di ponderazione funzionale = moltiplicatore dell’indice di densità attribuito alla destinazione d'uso (posto in testa a ciascuna riga) nella tabella esemplificativa, di cui nel successivo art. 6.3., per adeguarlo ad altre destinazioni eventualmente previste nelle righe successive, tramite la convenzione, di cui nel successivo art. 15.3..

 

 

5.6.                    Distanze:

 

                          5.6.1.     distanza dai confini del lotto o di zona = Dl;

                          5.6.2.     distanza fra le costruzioni pertinenti a un unico lotto = Dc;

                          5.6.3.     distanza dal confine di strade pubbliche = Ds.

            5.6.4.     Dl delle nuove costruzioni non deve essere inferiore a m 5 e comunque alla metà di Hr, come definita nel precedente art. 5.3., del corpo più elevato.

                          Saranno ammissibili Dl - ed eventualmente Dc e Ds - inferiori (rispetto a quanto stabilito nel presente comma 5.6.), nel quadro di strumenti esecutivi, come definiti nel successivo art. 16., dotati di previsioni planivolumetriche od operanti per il recupero del patrimonio esistente, o nel caso di edifici pubblici o di pubblico interesse.

                          Dl può scendere fino a m 3, per le costruzioni con altezza inferiore a Hr 7,5, nei soli casi:

-     di edifici prospettanti aree di proprietà pubblica o individuati negli elaborati grafici della Variante generale ove risultino destinati a parco attrezzato per il gioco e lo sport o a parcheggio scoperto di uso pubblico;

-     di ampliamenti di edifici regolarmente costruiti entro la data di approvazione del P.R.G. previgente (20.02.1974), dove la parete risulti sprovvista di vedute e sia rispettata una distanza minima tra edifici antistanti di 6,00 m;

-     di volumi tecnici imposti dalla legislazione vigente, dove non ubicabili all’esterno dell’edificio esistente alle distanze prescritte ai sensi delle presenti norme.

                          Non si considerano influenti, ai fini della verifica del distacco tra pareti, le porzioni di edifici esistenti aventi Hr inferiore a 3,00 m.

                          Nelle sole zone sature B1, gli edifici esistenti o loro parti aventi altezza ³ 3,00 m., possono essere sopraelevati ad una distanza minima dal confine di 3,00 m. purché la parete sia priva di vedute ed abbia Hr < 7,50 m.

                          Dalla verifica di Dl sono esclusi i lotti contigui agli spazi sottoposti a servitù di legge, di cui nel successivo art. 33., e le aree destinate a verde privato di cui al successivo art. 45.5..

                          Dc, per pareti prive di vedute, non deve essere inferiore ad Hr dell’edificio più elevato; sono da considerare separatamente le costruzioni la cui continuità risultasse costituita da costruzioni non computabili nel calcolo della Ve e/o della Sc.

5.6.5.           Le costruzioni in aderenza sono ammissibili, anche per altezze superiori o inferiori, nel caso di edifici preesistenti costruiti su confine o attraverso progetto unitario esteso a due o più lotti edificabili, contigui l'uno all'altro, presentato con il consenso dei proprietari dei lotti stessi.

5.6.6.           La distanza fra pareti finestrate dello stesso edificio, che si fronteggiano per uno sviluppo superiore a 3,00 m. è da sottoporre a verifica grafica tracciando una linea retta, inclinata di 60° sul piano orizzontale del pavimento del locale abitabile ubicato nella posizione più sfavorevole rispetto allo spazio compreso fra le costruzioni stesse. Tale linea deve muovere dall’asse della finestra a partire dal paramento esterno del fronte della costruzione su un piano perpendicolare alla fronte stessa e non incontrare il profilo delle costruzioni circostanti ivi comprese le sporgenze aperte.

Le norme del Codice civile prevalgono, dove più restrittive, su quelle dettate nei precedenti articoli.

5.6.7.     Ds  delle nuove costruzioni non può essere inferiore alla metà di Hr e comunque a:

                 - 5 m.       nelle zone territoriali omogenee classificate sub B1 ai sensi dei successivi artt. 22. e 23.;

                - 7,50 m   nelle zone territoriali omogenee classificate sub B2, B3 e Dc e nelle zone territoriali omogenee classificate sub C e De, sempre ai sensi dei successivi artt. 22. e 23., dove le strade esistenti o previste nel piano esecutivo abbiano larghezza uguale o inferiore a 15 m.;

                 - 10 m      nelle zone territoriali omogenee classificate sub C e De dove la stessa larghezza superi i 15 m.

5.6.8             Le limitazioni di cui ai precedenti articoli non sono da applicare:

-        ai manufatti di modesta entità per impianti tecnologici di interesse pubblico (cabine Enel, telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc.);

-        a chioschi, pensiline, cabine, opere monumentali;

-        alle coibentazioni esterne su edifici esistenti, per uno spessore non superiore a 6 cm.;

-        in ogni caso le distanze da osservare non potranno essere inferiori ai minimi stabiliti dal Codice Civile.

5.6.9.     Gli allineamenti a distanze inferiori, che prevalessero su aree di pubblica circolazione ricadenti in zone territoriali omogenee classificate sub B, possono essere mantenuti per non compromettere la coerenza dell’assetto complessivo preesitente.

5.6.10    le distanze minime dalle strade per i fabbricati facenti capo al Gf IIIf, è di 5 m. nel caso di strade di larghezza < 7 m. per corpi di fabbrica di altezza fino a 5,00 m.. Resta fermo quanto stabilito all’art. 5.6.11.;

5.6.11.   Le disposizioni, di cui ai precedenti articoli, sono integrate dalle più restrittive norme del Codice della strada e da quelle per le costruzioni in zone sismiche riportate per estratto a fine articolo.

 

5.7.                    Edifici e costruzioni:

 

            5.7.1.     edificio d'uso privato = manufatto destinabile secondo i Gf consentiti ai sensi della successiva Parte seconda con esclusione di quelli subordinati al vincolo alberghiero ai sensi della legislazione nazionale e della legge regionale 42/81;

            5.7.2.     edificio ricettivo = manufatto destinabile secondo i Gf subordinati al vincolo alberghiero ai sensi della legislazione nazionale e della legge regionale 42/81;

            5.7.3.     costruzione accessoria = ogni altro manufatto accessorio (cantina o magazzino, autorimessa, volume tecnico);

            5.7.4.     costruzione in generale = l'insieme dei manufatti abitabili, agibili e non;

            5.7.5.     manufatto abitabile/agibile = edificio, come sopra, dotato di abitabilità (residenza) o agibilità (altri usi).

 

5.8.                    Indici:

 

            5.8.1.     indice di densità fondiaria = If (m3/m2): massimo Ve, come definito nel successivo art. 5.13.1., costruibile in soprassuolo o parzialmente interrato.

Per le destinazioni d’uso di cui al gruppo funzionale GfIII f) (servizi per l’ospitalità), il parametro utilizzato è l’ utilizzazione fondiaria, Uf (m2/m2) ed esprime la massima superficie lorda di pavimento (slp) realizzabile.

            5.8.2.     indice di densità territoriale  =  It (m3/m2): media di Ve costruibile in soprassuolo o sottosuolo su un comparto di intervento perimetrato nella presente Variante o nei suoi PPA ovvero definito come St nel successivo art. 5.11.6.;

            5.8.3.     indice di volumetria edilizia composta = Ivc (m3/m2): Ve ottenibile, coinvolgendo aree di pertinenza diretta e indiretta di cui nei precedenti artt. 5.4.1 e 5.4.2.;

            5.8.4.     indice di volumetria massima = Ivm (m3/m2): Ve concentrabile su un singolo lotto anche mediante trasferimenti volumetrici da aree di pertinenza indiretta.

 

5.9.                    Rapporto di copertura = Rc: percentuale di Sc, come definita nel successivo art. 5.11.1., ammissibile su Sf, come definita nel successivo art. 5.11.3..

                          Rc può variare in rapporto a singoli Gf di cui nel successivo art. 6.: la sua soglia più elevata (o Rc maggiore fra quelli consentiti rispetto ai Gf selezionati nell'intervento in esame) conforma il perimetro massimo delle costruzioni che individua slp, come definita nel successivo art. 5.11.4., da destinare per intero al Gf corrispondente.

 

5.10.                  Rapporto di occupazione del sottosuolo = Ro: rapporto, in percentuale, fra superficie occupabile nel sottosuolo di ciascuna Ad, come definita nel precedente art. 5.4.1. con vani abitabili o accessori dell'edificio nonché con spazi coperti per l'accesso ad autorimesse e la manovra delle auto posti al di sotto della quota di + 0,90 sopra il colmo stradale: il rapporto è comprensivo di Rc, come definito nel precedente art. 5.9. e non può comportare opere a distanza dai confini del lotto inferiore a 3 m. e da quelli delle strade pubbliche inferiore a 1,50 m.

 

5.11.                  Superfici:

 

5.11.1.      superficie coperta = Sc: proiezione sul lotto del massimo ingombro orizzontale di Ve, come definito nel successivo art. 5.13.1., comprese le superfici dei porticati pubblici e privati;

5.11.2.      superficie del lotto di intervento = S;

5.11.3.      superficie fondiaria = Sf: superficie di riferimento per l'applicazione dell'Indice di densità fondiaria, di cui nel precedente art. 5.8.1.: la superficie dell'area di pertinenza deve essere misurata al netto di ogni porzione del suolo destinata a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve essere sistemata e mantenuta a verde;

5.11.4.      superficie lorda di pavimento = slp: somma delle superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali di tutti i piani e i soppalchi abitabili o agibili, fuori terra ed eventualmente seminterrate o interrate, qualora abitabili, dei piani sottotetto aventi Hm superiore a ml 1,50 a partire dall’altezza interna netta di ml 1,70, con esclusione delle superfici relative:

-          ai porticati liberi, qualora di uso pubblico;

-          ai porticati come sopra di uso privato, purché la loro altezza netta non superi 2,80 m;

-          ai balconi, scale aperte e terrazzi aperti nonché alle logge aventi profondità non superiore a 2 m;

-          ai cavedi;

-          ai vani corsa degli ascensori (con esclusione della slp della piattaforma) nei fabbricati ad uso albergo;

-          alle scale richieste per particolari motivi di sicurezza e ai vani corsa degli impianti di sollevamento aggiunti all'esterno dei corpi di fabbrica nel caso di edifici esistenti sprovvisti di tali impianti;

-          ai volumi tecnici, come definiti nel successivo articolo 5.13.3.;

-          ai piani interrati o parzialmente interrati privi dei requisiti di abitabilità  e costituenti accessori di unità immobiliari comprese le autorimesse purché l'estradosso del loro solaio non ecceda la quota + 0,90 m sopra il colmo stradale o, in presenza di dune naturali, alla quota media del terreno;

-                    ai piani parzialmente interrati di edifici facenti capo al GF IIIf, privi dei requisiti di abitabilità (spazi cioè destinati esclusivamente a servizi e non alla presenza prolungata di persone) e costituenti accessori dell'unità immobiliare purché l'estradosso del loro solaio non ecceda la quota + 1,20 m sopra il colmo stradale o, in presenza di dune naturali, alla quota media del terreno e a condizione che la realizzazione dello scavo sia realizzata utilizzando palancolati e/o diasframmi che escludano effetti sulla falda esterna al perimetro di scavo;

-          ai piani sottotetto con Hm non superiore a ml 1,50, destinati esclu-sivamente a deposito occasionale e privi di impianti sanitari, di balconi aggettanti, di pensiline dotate di balaustre e di logge;

i sottotetti autorizzati con titolo abilitativo rilasciato in data antecedente il 28.08.2003 (data di esecutività della delibera di adozione della V.S. “Sottotetti”), aventi Hm non superiore a ml 1,50 e dotati di balconi aggettanti, di pensiline dotate di balaustre e di logge, possono conservarli senza che ciò determini Slp.”

-          agli spazi in "franchigia" destinati ai sensi del successivo art. 6.1.13.;

            5.11.5.   superficie massima o minima di intervento = SM o Sm: superficie (misurata in m2), massima (SM) o minima (Sm), pertinente a interventi, previsti nelle presenti Norme.

                          La superficie minima va sempre rispettata salvo i casi in cui risulti precostituita in data antecedente all'adozione delle presenti Norme;

            5.11.6.   superficie territoriale = St: superficie di riferimento per la applicazione dell'indice di densità territoriale (It, di cui nel prece-dente art. 5.8.2.): superficie lorda complessiva del suolo oggetto di intervento, comprensiva sia delle aree destinate alla edificazione che di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

                          In essa non sono compresi gli spazi già acquisiti alla proprietà pubblica e destinati ad attrezzature pubbliche al servizio di altri insediamenti.

                          Sono comunque esclusi dalla superficie territoriale gli spazi destinati alla viabilità statale e provinciale e alle attrezzature facenti capo ai Gf VIII, IX, X, XIII, di cui nel successivo art. 6.;

                          5.11.7.   superficie da cedere per standard pubblici = Sd;

5.11.8.       superficie privata da asservire a parcheggi pertinenziali = Pp.

5.11.9.   Superficie di vendita = S.V.: la misura dell’area o delle aree desti- nate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’espo-sizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.

Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “avancassa”, purchè non adibiti all’esposizione di merci.

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo tra Comune e operatore commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 114/98. Con il suddetto atto l'operatore s'impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.

 

5.12.                  Unità:

 

            5.12.1.   unità edilizia = Ue: manufatto agibile, composto da una o più unità immobiliari, identificabile in quanto afferente a un’unica Ad, di cui nel precedente art. 5.4.1.;

            5.12.2.   unità immobiliare = Ui: unità insediativa, destinata alla residenza o ad attività secondarie e terziarie.

 

5.13.                  Volume:

 

            5.13.1.   volume edilizio = Ve: porzione di spazio, misurata in m3, occupata da un edificio. Ai fini del calcolo della densità territoriale o fondiaria, si ricava moltiplicando slp di ogni piano (compresa quella dei sottotetti, o parti di questi ultimi, in quanto accessibili ai sensi del precedente art. 5.11.4.) per Hl come definito nel precedente art. 5.3.2.;

            5.13.2.   volume massimo = VM: porzione di spazio, misurata in m3, occupabile sul lotto al lordo della volumetria eventualmente trasferita e nel rispetto dei parametri H e D di cui nei precedenti artt. 5.3. e 5.6.;

5.13.3.       volume tecnico = spazio, coperto o scoperto; destinato agli impianti centralizzati di edifici civili (idrici e termici, di condizionamento dell'aria e sollevamento meccanico di merci e persone, di raccolta dell'immondizia e via dicendo) industriali e agro-produttivi (in aggiunta a quelli sopraelencati come camini speciali, sili e simili) ispezionabile, ma non fruibile stabilmente da persone.

 

5.14                 Definizioni inerenti al commercio

 

                        5.14.1. Settori merceologici fondamentali

 

a)      vendita di prodotti alimentari

b)      vendita di prodotti non alimentari

 

Al fine dell’applicazione degli standards e della dotazione di parcheggi privati, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva”

 

5.14.2                            commercio all’ingrosso : l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. ( D.Lgs 114/98, art. 4);

 

5.14.3                            commercio al dettaglio : l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. (D.Lgs 114/98, art.4)

 

5.14.4. Tipologie fondamentali di esercizi commerciali:

 

a)      esercizi di vicinato: esercizi aventi S.V. non superiore a 250 mq.;

 

b)      medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi  S.V. compresa fra 250 e 1500 mq.;

 

c)      medio grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi S.V. compresa fra 1500 e 2500 mq.;

 

d)      grandi strutture di vendita :gli esercizi e i centri commerciali aventi S.V. compresa fra 2500 e 4500 mq. per la vendita di prodotti alimentari, e aventi S.V. compresa fra 2500 e 10.000 mq. per la vendita di prodotti non alimentari;

 

e)      grandi strutture di vendita di livello superiore:  le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari di almeno 4500 mq.di S.V. e di almeno 10.000 mq. di S.V. di prodotti non alimentari;

 

 

5.14.5:             centro commerciale: si definisce centro commerciale una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazio di servizio gestiti unitariamente.

                        I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc..).

                        Nell’ambito dei centri commerciali si definisce:

 

a)      centro commerciale di vicinato : centro commerciale nel quale gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio piccola struttura;


 

ESTRATTO REGOLAMENTO ATTUAZIONE NUOVO CODICE DELLA STRADA

 

                La Gazzetta  ufficiale ha pubblicato il Dpr 26 aprile 1993, n. 147 che modifica le distanze dalle strade. Si riproduce il nuovo testo coordinato degli articoli 26 e 287 del Regolamento e dal DPR n. 610 del 16 settembre 1996, tali distanze si applicano, come è ben noto, anche alle strade esistenti in attesa dell’apposito regolamento per la classifica di queste ultime che dovrà essere emanato entro il 1994.

 

Art. 26 (Art. 16 Cod. str.), così come modificato ed integrato dall’art. 24 del D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 (fasce di rispetto fuori dai centri abitati*).

1.        La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare nell’aprire canali, fossi o nell’eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2.        Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a)       60 m. per le strade di tipo A;

b)      40 m. per le strade di tipo B;

c)       30 m. per le strade di tipo C;

d)      20 m. per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’art. 3, comma 1, n. 52 del codice;

e)       10 m. per le strade vicinali di tipo F.

3.        Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a)       30 m. per le strade di tipo A;

b)      20 m. per le strade di tipo B;

c)       10 m. per le strade di tipo C.

4.        Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a)       5 m. per le strade di tipo A, B;

b)      3 m. per le strade di tipo C, F.

5.        Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6.        La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7.        La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m. sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8.        La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m. sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m. sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m. sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo.

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